COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRASCA GIANMARCO E FRANCESCO PIZZUTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 16.2.2006 (Gara: GIULIANO DI ROMA – CASTELLIRI dell’11.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRASCA GIANMARCO E FRANCESCO PIZZUTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 16.2.2006
(Gara: GIULIANO DI ROMA - CASTELLIRI dell’11.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
letto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo risultano in parte condivisibili;
ritenuto che il comportamento dei calciatori sanzionati – sicuramente scorretto – trova origine nel clima di vibrante protesta e di “indegna gazzarra” così come rilevato dallo stesso direttore di gara in cui era ormai degenerato l’incontro in esame, tanto da determinarne la sospensione;
ritenuto altresì che, in tale clima di protesta generale, il comportamento dei calciatori FRASCA e PIZZUTI trova parziale giustificazione;
considerata quindi non congrua la squalifica irrogata in primo grado;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica dei calciatori FRASCA GIANMARCO e PIZZUTI FRANCESCO da 5 a 4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 02.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIULIANO DI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRASCA GIANMARCO E FRANCESCO PIZZUTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON C.U. N. 20 DEL 16.2.2006 (Gara: GIULIANO DI ROMA – CASTELLIRI dell’11.2.2006 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)"