COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ CARUNCHIO AVVERSO LA DEVISONE ADOTTATA DAL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA AUDAX PALMOLI / MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MARIO TURDO’ CARUNCHIO AVVERSO LA DEVISONE ADOTTATA DAL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA AUDAX PALMOLI / MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 15/01/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F”. Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. MARIO TURDO’ ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale era stato respinto il reclamo proposto dalla stessa società con il quale si chiedeva infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara per avere l’AUDAX PALMOLI indossato una divisa che non aveva consentito la regolare individuazione dei calciatori. Ha dedotto la stessa appellante che il primo giudice avrebbe errato nella sua decisione, in quanto l’arbitro avrebbe permesso alla stessa Audax Palmoli di indossare una “pettorina” che non aveva consentito all’allenatore della squadra ospitata di identificare gli avversari a causa della copertura dei numeri di gara, non permettendo di effettuare i necessari schemi di gioco La società Audax Palmoli, nelle sue controdeduzioni, ha fatto rilevare che la gara si era disputata regolarmente, in quanto era comunque facile distinguere i calciatori e che l’arbitro, solo dopo le ripetute insistenze dei calciatori della Turdò, aveva loro consentito di indossare delle pettorine che, in ogni caso, non avevano impedito di identificare in campo i calciatori. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, deve ritenersi che la gara si è svolta regolarmente, in quanto l’uso di “pettorine” consentito dall’arbitro solo dopo le ripetute insistenze da parte della squadra ospite, non ha impedito allo stesso di identificare, anche in campo, i singoli calciatori; di contro non appare rilevante la circostanza che l’uso di tali “pettorine” non abbia consentito all’allenatore della squadra appellante di effettuare gli appropriati schemi di gioco, visto che sarebbe stato facile per lo stesso giungere alla identificazione dei calciatori avversari dalla posizione da questi assunta sul terreno di gioco. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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