COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VACRI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASALBORDINO ‘91 / A.S. VACRI DISPUTATA IL 12/02/06, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. VACRI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASALBORDINO ‘91 / A.S. VACRI DISPUTATA IL 12/02/06, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “B”. Con reclamo proposto al G.S. e da questi rimesso per competenza a questa Commissione, la società A.S. VACRI CALCIO ha chiesto infliggersi in danno della società CASALBORDINO ‘91 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Zocaro Marco e Di Pietro Riccardo, che non avevano titolo a prendervi parte in quanto squalificati dal G.S. come da C.U. n° 45 del 9.02.2006. La società CASALBORDINO ‘91 non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’assunto della società reclamante è infondato. Dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. risulta, infatti, che i calciatori Zocaro Marco e Di Pietro Riccardo, espulsi dal campo nella gara di recupero infrasettimanale dell’1.2.206, Calcio Vasto / Casalbordino ’91, hanno scontato automaticamente il turno di squalifica nella gara della successiva domenica 5.2.2006 Faresina / Casalbordino ’91. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la somma di € 78,00 già versata dalla società reclamante, nonché addebitarsi la residua somma di € 52,00 ad integrazione della relativa tassa.
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