COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA CALCIATORE PUGLIA STEFANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / FAVALE POSEBO DISPUTATA IL 29/01/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 43 DEL 2/02/06. COM. REG.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA CALCIATORE PUGLIA STEFANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/10/06 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / FAVALE POSEBO DISPUTATA IL 29/01/06 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (COM. UFF. N° 43 DEL 2/02/06. COM. REG.) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Puglia Stefano, tesserato con la Favale Posebo, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. perché,a gioco fermo, tirava una forte pallonata all’arbitro colpendolo ad un fianco e provocandogli un lieve dolore, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il gesto doveva considerarsi privo di volontarietà, anche perché il pallone era stato calciato da una distanza di 15 – 20 metri e non avrebbe potuto, anche se avesse voluto, colpire l’arbitro nel modo contestato. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello può essere accolto in quanto il direttore di gara ha precisato di non essere stato in grado di valutare l’intenzionalità del gesto e che, comunque, lo stesso calciatore si trovava ad una distanza di circa 10 metri. Alla luce di tali chiarimenti, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta debba essere congruamente ridotta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Puglia Stefano fino al 2.4.2006, disponendo restituirsi la tassa versata.
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