COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 98 della società S. POL SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 15.02.2006 (Regolarità della gara Aprigliano – Simeri Crichi).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 98 della società S. POL SIMERI CRICHI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 92 del 15.02.2006 (Regolarità della gara Aprigliano – Simeri Crichi).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che per i fatti che comportano un’alterazione del potenziale atletico di una società è prevista la sanzione minima della
penalizzazione dei punti in classifica almeno pari a quelli conseguiti in campo (art. 12, comma 1 del C.G.S.);
che, pertanto, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare legittima nonché congrua ed adeguata ai fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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