COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (avverso mancata partecipazione a gara proprio calciatore – GARA CAMPOFELICE/RANGERS del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 37 del 15.02.2006) – Proc. n. 195/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (avverso mancata partecipazione a gara proprio calciatore – GARA CAMPOFELICE/RANGERS del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 37 del 15.02.2006) – Proc. n. 195/A Con reclamo ritualmente proposto l’odierna reclamante chiede la ripetizione della gara in epigrafe indicata poichè l’arbitro non permetteva ad un proprio tesserato di partecipare alla suddetta gara. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente l’appello è inammissibile perchè la Società Calcio Rangers ha proposto reclamo dopo 10 giorni dalla gara e non entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce così come previsto dall’art. 24 punto 9 comma b del C.G.S.; in subordine il reclamo è inammissibile poichè la Società non ha adito, come doveva il giudice di primo esame così come previsto dall’art. 24 punto 8 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo della Società G.S. Calcio Rangers come proposto; di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla Società G.S. Calcio Rangers.
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