COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BOSCO 70 (avverso decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica dell’allenatore Gerardi Matteo e dei calciatori Demma Dario, Riggio Ignazio e De Vita Roberto – GARA VALDERICE/BOSCO 70 del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 38 del 22.2.2006) – Proc. n° 197/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BOSCO 70 (avverso decisione del Giudice Sportivo relativo alla squalifica dell’allenatore Gerardi Matteo e dei calciatori Demma Dario, Riggio Ignazio e De Vita Roberto – GARA VALDERICE/BOSCO 70 del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 38 del 22.2.2006) – Proc. n° 197/A Con appello ritualmente proposto la Società reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta ai propri tesserati, con una motivazione che affronta diversi profili in punto di fatto; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il presente ricorso non merita accoglimento sotto diversi aspetti sia di diritto che nel merito; Ed invero rileva questa Commissione che a mente dell’art. 41, comma 3, lett. a e b, l’appello proposto per la squalifica inflitta all’allenatore e ai giocatori Demma e Riggio è inammissibile per la misura della sanzione inflitta; Relativamente al calciatore De Vita Roberto ritiene questa Decidente che il fatto assolutamente censurabile tenuto conto della condotta violenta (entrata in scivolata direttamente nelle gambe dell’avversario) e reiterata (offese e minacce all’assistente dell’arbitro) posta in essere dal giocatore, merita la sanzione inflitta della squalifica per tre gare e va senz’altro confermata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it