COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PRO CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Petrosino Giuseppe fino al 30.09.2006 – GARA OLIMPIA MASCALUCIA/PRO CATANIA del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE C.P. CATANIA – C.U. n. 23 del 15.02.2006) – Proc. n. 46/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PRO CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Petrosino Giuseppe fino al 30.09.2006 – GARA OLIMPIA MASCALUCIA/PRO CATANIA del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE C.P. CATANIA – C.U. n. 23 del 15.02.2006) – Proc. n. 46/B Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio ritenendolo eccessivo. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato all’udienza del 7.03.2006 il rappresentante della Società, osserva: il calciatore invero, si è comportato in maniera non regolamentare e la sua condotta va confermata come tale; lo spruzzo dell’acqua è l’espressione di una protesta nei confronti dell’arbitro che è stato lambito dalla stessa nel movimento di stizza che il calciatore ha perpetrato e non va rubricato quale comportamento irriguardoso nei suoi confronti; per tali motivi il provvedimento di primo grado va riformato come in dispositivo riportato; P.T.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Petrosino Giuseppe fino al 31.05.2006: per l’effetto senza addebito di tassa reclamo alla Società Pro Catania.
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