COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Filicicchia Salvatore – GARA RACALMUTO/VILLAGGIO PERUZZO del 12.2.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 28 del 15.02.2006 C.P. Agrigento) – Proc. n° 49/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. RACALMUTO (AG) – (avverso squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Filicicchia Salvatore – GARA RACALMUTO/VILLAGGIO PERUZZO del 12.2.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 28 del 15.02.2006 C.P. Agrigento) – Proc. n° 49/B –
Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta la proprio giocatore da quattro ad una giornata, con una motivazione che, ricostruendo il contesto fattuale, evidenzia delle giustificazioni per la condotta posta in essere dal calciatore;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
La condotta posta in essere dal calciatore squalificato è correttamente e chiaramente evidenziata nel rapporto di gara; pertanto non può dubitarsi in ordine alla responsabilità a carico del calciatore;
Le motivazioni a difesa sostenute dalla ricorrente nei motivi di gravame vanno, quindi disattese perché non supportate da valido riscontro obiettivo;
Tuttavia ritiene questa Decidente la sanzione inflitta dal primo Giudice eccessiva rispetto al fatto connesso, che va ridotta come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di ridurre la squalifica al calciatore Filicicchia Salvatore a 3 gare;
senza addebito di tassa..
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