COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 151/06-rg. Reclamo della A.S.D. Fortis Lucchese 1905 avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Raimondo Juri Giuseppe per quattro gare. C.U. N.36 del 16-02-06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 151/06-rg. Reclamo della A.S.D. Fortis Lucchese 1905 avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Raimondo Juri Giuseppe per quattro gare. C.U. N.36 del 16-02-06. Nel corso della gara A.S.D. Fortis Lucchese – Montemurlo, valevole per il campionato Eccellenza, il calciatore in epigrafe veniva espulso per un intervento in scivolata da tergo nei confronti di un avversario che per tale azione doveva abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Per tale comportamento violento il calciatore in questione è stato squalificato per quattro gare. Con rituale gravame la A.S.D. Fortis Lucchese invoca la non intenzionalità del fallo di gioco commesso dal proprio tesserato,il quale intendeva colpire il pallone che si trovava a circa un metro dal calciatore colpito. Però, sia per le condizioni del terreno di gioco, reso particolarmente viscido dalla pioggia, sia perché il proprio tesserato era in ritardo sull’azione di gioco, c’è stato stato questo intervento alquanto scomposto sul ginocchio del calciatore avversario. Per tali motivi la reclamante,pur considerando violenta l’azione del proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione. Chiede, inoltre, di essere ascoltata. In data 03-03-06 compariva davanti a questa C.D il sig. Pardi Gennaro, quale rappresentante della A.S.D. Fortis Lucchese, come da giusta delega agli atti, il quale ribadiva la non intenzionalità del fallo commesso dal proprio tesserato, trattandosi di un intervento scomposto dovuto alle ragioni già riportate in sede di reclamo. Sentito per le vie brevi il D.G. confermava che l’intervento falloso avveniva con il pallone non a distanza di gioco. Questa C.D. esaminati gli atti e sentita la reclamante ritiene la sanzione applicata ben calibrata rispetto ai fatti contestati. Appare,infatti, indubitabile che l’intervento del calciatore in questione sia da considerare violento in quanto effettuato da tergo e con il pallone non a distanza di gioco. Oltretutto nel caso di specie il pallone viaggiava rasoterra, come da dichiarazione resa dalla stessa reclamante, mentre il giocatore avversario veniva colpito al ginocchio. La sanzione minima prevista per comportamento violento nei confronti degli avversari è pari a tre giornate che, nel caso in esame, è stata portata a quattro stante le conseguenze fisiche riportate dal giocatore colpito che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in via definitiva. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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