COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 144/06-rg. Reclamo del G.S. Bibbona- La California avverso le Decisioni del G.S. che ha squalificato i seguenti tesserati: 1) Citi Ilario fino al 24-03-06; 2) Grossi Daniele per quattro gare ; 3) Ramacciotti Claudio per quattro gare. (C.U. N.35 del 09/02/06.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 144/06-rg. Reclamo del G.S. Bibbona- La California avverso le Decisioni del G.S. che ha squalificato i seguenti tesserati: 1) Citi Ilario fino al 24-03-06; 2) Grossi Daniele per quattro gare ; 3) Ramacciotti Claudio per quattro gare. (C.U. N.35 del 09/02/06.) Nel corso della gara G.S. Bibbona-La California / Sorgenti Labrone, valevole per il campionato di 1 categoria-girone D, l’allenatore della squadra del Bibbona, Citi Ilario, veniva allontanato dal campo di gioco per aver rivolto una fase irriguardosa al D.G. Alla notifica del provvedimento si opponeva e continuava a protestare. Abbandonava il terreno di gioco soltanto dopo circa un minuto e grazie all’intervento del proprio capitano. Per tali motivi è stato squalificato fino al 24-03-06. Durante la gara suddetta il calciatore Grossi Daniele veniva espulso per comportamento violento nei confronti di più calciatori avversari. Per tale motivo è stato squalificato per quattro gare effettive. Infine, sempre durante la medesima gara, il calciatore Ramacciotti Claudio, che era già stato sostituito, rientrava in campo e colpiva con calci e pugni alcuni giocatori avversari. Per tale comportamento è stato squalificato per quattro gare effettive. Con unico reclamo il G.S.Bibbona- La California si oppone ai suddetti provvedimenti del G.S. Preliminarmente la reclamante chiede di essere ascoltata da questa C.D. per meglio spiegare la reale dinamica degli episodi contestati. Per quanto concerne il merito degli episodi in questione la reclamante sostiene quanto segue: 1) Il calciatore Grossi Daniele è stato oggetto di un aggressione da parte del portiere avversario che poi è generata in rissa e dove il proprio tesserato ha soltanto subito la reazione degli avversari; 2) Il calciatore Ramacciotti, in quanto lagato da rapporto di parentela con Grossi Daniele, e vedendo la situazione che si era creata, interveniva in aiuto del proprio compagno di squadra, cercando solo di allontanare gli avversari.; 3) Infine per quanto concerne la posizione dell’allenatore, la reclamante sostiene che il medesimo ha tardato a lasciare il campo soltanto per dare le ultime indicazioni tattiche alla squadra. In data 03-03-06 compariva davanti a questa C.D. il sig. Fulceri Giovanni, in qualità di P residente del G.S. Bibbona, il quale ribadiva che gli episodi dai quali sono scaturiti i provvedimenti disciplinari in questione non avevano in realtà quel carattere di gravità che poi è emerso dal rapporto del D.G. Riconfermava, inoltre, che il calciatore Grossi era è stato colpito con un pugno al viso dal portiere avversario per aver segnato un gol senza accorgersi che un calciatore avversario era a terra per infortunio e che il compagno di squadra Ramacciotti è intervenuto con il solo intento di separare i calciatori che avevano circondato il proprio compagno. Per quanto concerne, infine, l’allenatore il presidente ribadiva che il suo atteggiamento può essere qualificato soltanto come ostruzionistico e pertanto non meritevole di squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto afferma che entrambi i calciatori in questione si sono resi colpevoli di aver colpito con calci e pugni giocatori avversari, seppure nel corso di una rissa che si è scatenata tra alcuni giocatori di entrambe le squadre. La constatazione poi che i soggetti in questione abbiano reagito a comportamenti provocatori, alla fine di una gara molto tesa che ha visto l’espulsione di diversi calciatori di entrambe le squadre, non giustifica il loro comportamento violento. Questa C.D. ritiene pertanto ben calibrate le sanzioni applicate dal G.S. per tutti i tesserati in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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