COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 150/06-RG. Reclamo della A.S.D. Capanne avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Brugnano Luca. C.N. n. 36 del 16/02/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 150/06-RG. Reclamo della A.S.D. Capanne avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Brugnano Luca. C.N. n. 36 del 16/02/06. Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, provocandogli conseguenze, il calciatore Brugnano Luca veniva squalificato per quattro giornate. Propone reclamo la A.S.D. Capanne, la quale si lamenta dell’entità del provvedimento del G.S. pur non contestando i fatti che hanno portato alla squalifica. Secondo la reclamante nel caso di specie non vi sarebbero state conseguenze fisiche nei confronti del giocatore colpito. Infatti quest’ultimo ha regolarmente portato a compimento la gara, pur avendo la sua squadra ancora una sostituzione a disposizione. Il D.G. nel suo rapporto gara afferma che il giocatore in questione colpiva con una gomitata in pieno volto un suo avversario, con pallone lontano, procurandogli un taglio al labbro. Inoltre, dopo l’espulsione, il calciatore della A.S.D. Capanne continuava ad insultare i suoi avversari prima di uscire dal terreno di gioco, accompagnato con forza dai suoi compagni. Esaminati gli atti, questa Commissione Disciplinare ritiene la sanzione del G.S. ben calibrata rispetto ai fatti in questione. Appare indubitabile che la gomitata al volto, con pallone lontano, debba qualificarsi come azione particolarmente violenta atta di per se stessa a causare danni a chi la subisce. Nel caso di specie fortunatamente non vi sono stati danni tali da dover costringere il calciatore colpito a lasciare il terreno di gioco. Rimane però il fatto che comunque il colpo inferto ha provocato un taglio al labbro. Pertanto considerati i danni fisici subiti dal giocatore colpito e tenuto conto del gesto particolarmente odioso posto in essere dal calciatore in questione. Questa C.D. conferma la sanzione applicata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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