COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 134/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio Montieri avverso alla squalifica del giocatore Nardo Simone fino al 2/04/2006 (C.U. n. 34 del 2/06/2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 9/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 134/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio Montieri avverso alla squalifica del giocatore Nardo Simone fino al 2/04/2006 (C.U. n. 34 del 2/06/2006) Il G.S. così motivava, con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell’incontro, disputato in data 29 gennaio 2006, tra l’Associazione Sportiva C.D. Sassorocca e la ricorrente, la sanzione irrogata al calciatore Nardo Simone: “Spingeva con modesta intensità il D.G. mentre nel contempo lo offendeva e minacciava.”. L’Associazione Calcio Montieri proponeva rituale e tempestivo reclamo contestando, in parte, i fatti e ridimensionando quanto descritto dal D.G., nega la riferita minaccia e pone in dubbio la sussistenza della spinta. Ad avviso della Società la serenità dell’arbitro sarebbe stata irrimediabilmente compromessa da alcuni cori insistenti che, sbeffeggiandolo durante tutta la partita, gli avrebbero fatto perdere la necessaria serenità di giudizio Rilevando infine l’eccessività della squalifica inflitta, conclude per una congrua riduzione della stessa. La C.D. provvedeva, come richiesto nel reclamo, all’audizione del Presidente della Società il 3 marzo 2006 il quale, dopo aver avuto cognizione del supplemento di gara del D.G., confermava, con fare rispettoso ma deciso, il contenuto del ricorso e, pur riconoscendo il corretto arbitraggio, stimmatizzava le ultime decisioni riportandole ad una perdita di controllo della gara, verosimilmente dovuta al nervosismo indotto dai Cori. A riprova dell’interpretazione fornita esibiva una lettera di scuse della Società ospitante che si rammaricava per i cori del pubblico locale diretti verso di loro. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il supplemento arbitrale chiarisce meglio la dinamica dell’avvenimento, sottolineando di non essere stato affatto intimorito dai citati cori. La spinta che il D.G. ricevette, come adeguatamente segnalato nel rapporto di gara, viene ribadita nello stesso nel supplemento che giunge a definirla “evidente”. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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