COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO U.S. BORGO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 42 DI DATA 23.02.2006 (GARA BORGO – ROVERETO DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO U.S. BORGO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI CUI AL C.U. N. 42 DI DATA 23.02.2006 (GARA BORGO - ROVERETO DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato di Eccellenza del 19.02.2006 Borgo – Rovereto, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società U.S. Borgo l’ammenda di euro 250,00 con la seguente motivazione: “per offese del pubblico alla terna arbitrale e per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento di un proprio raccattapalle, che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, nel corridoio antistante gli spogliatoi, spintonava ed offendeva un assistente arbitrale”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Borgo, chiedendo l’annullamento della sanzione. Il rapporto di gara dell’arbitro è chiarissimo nella segnalazione del comportamento offensivo tenuto dai sostenitori della società Borgo per tutta la durata del secondo tempo sia nei confronti della terna arbitrale che nei confronti dei giocatori della squadra avversaria. Per quanto concerne l’episodio del raccattapalle, l’Assistente, sentito dalla Commissione, ha integralmente confermato quanto del resto molto puntualmente descritto nel rapporto. Precisando che il raccattapalle era una persona adulta. Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione ai fatti, la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta alla società U.S. Borgo. Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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