COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE – PISTRINO DISPUTATA IL 19.02.2006 A PADULE DI GUBBIO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTINI DANILO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
1^ CATEGORIA - GIRONE “A”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE -
PISTRINO DISPUTATA IL 19.02.2006 A PADULE DI GUBBIO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNETTINI DANILO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. Alla
seduta odierna non era presente l’arbitro e il presidente della società reclamante seppur
regolarmente convocati. L’arbitro veniva comunque sentito telefonicamente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
- Il referto arbitrale ed i chiarimenti dell’arbitro, forniti a mezzo telefono, consentono di ritenere
provato il comportamento del calciatore Brunettini Danilo.
- Tuttavia la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parzialmente riformata perché il calciatore che
ha subito il fallo ha potuto ultimare la gara senza particolari conseguenze. Ciò dimostra la non
gravità del fallo certamente volontario ed intenzionale.
P.Q.M.
riduce la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Brunettini Danilo a due giornate effettive di
gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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