COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MAGIONE – MONTE MALBE ELLERA DISPUTATA IL 18.02.2006 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI ALESSANDRO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 10/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ CATEGORIA - GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. ATLETICO MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MAGIONE – MONTE MALBE ELLERA DISPUTATA IL 18.02.2006 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 33 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI ALESSANDRO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa, alla seduta odierna non era presente il presidente della società reclamante seppur regolarmente convocato. L’arbitro veniva sentito regolarmente motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - Il comportamento del calciatore Castellani Alessandro, dell’Atletico Magione, è stato ben descritto dall’arbitro nel suo referto. Inoltre, in sede di audizione l’arbitro della gara ha dichiarato di non aver visto il calciatore Pieroni Francesco, del Monte Malbe scontrarsi con l’allenatore dell’Atletico Magione Sig. Castellani Paolo, padre del calciatore Castellani Alessandro. Con ciò si deduce l’infondatezza del reclamo proposto dell’Atletico Magione. - Congrua e ben motivata appare la sanzione inflitta dal G.S. che va pertanto integralmente confermata. P.Q.M. respingere il reclamo proposto dalla società Atletico Magione. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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