COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ROMA VIII E DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MIMMO ZINGARO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ROMA VIII E DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MIMMO ZINGARO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. Con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 3/d, notificato il 19-9-2005 con nota prot. 6395.18/117, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio la società Roma VIII, il Presidente della stessa Rag. Mimmo Zingaro ed il calciatore Franchitti Stefano per violazione dell’articolo 8 comma 1 e 2 del CGS per aver concorso tra loro a confezionare la richiesta di emissione di nuovo tesseramento n. 084646 inoltrata il 30-4-2002 contenente la firma del genitore Franchitti Vincenzo risultata apocrifa. Le posizioni della società e del suo legale rappresentante venivano stralciate con delibera di questa commissione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 40 del 1-12-2005 che disponeva la remissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. affinché provvedesse a rinnovare la notifica dell’atto di deferimento agli stessi presso il corretto indirizzo della società e del tesserato domiciliato presso la stessa. Con nota del 13-12-2005 prot. 12075.18/117 CC/as la Commissione Tesseramenti rinnovava l’atto di deferimento alla società ed al tesserato. Con successivo atto del 28-12-2005 la Commissione Disciplinare contestava agli stessi il deferimento e fissava per la discussione l’adunanza del 25 gennaio 2006 dando termine alle parti di far pervenire proprie deduzioni o la richiesta di essere sentiti entro il termine perentorio del 21-1-2006. Con raccomandata inoltrata il 9-1-2006 e pervenuta alla segreteria del Comitato Regionale Lazio l’11 gennaio 2006 il Sig. Mimmo Zingaro nella qualità di presidente della società Roma VIII faceva richiesta di essere sentito ai sensi dell’articolo 25 comma 2 del CGS. Si presentava effettivamente il Sig. Mimmo Zingaro che esponeva le seguenti deduzioni a difesa: a) la firma sul tesseramento venne sicuramente apposta dal calciatore Franchitti e dalla madre Stefania De Dominicis, agente della Polizia Municipale, che seguiva all’epoca costantemente il calciatore, non ricorda se il padre firmò in quella stessa occasione o successivamente presso la segreteria ovvero il modulo venne consegnato alla Sig.ra De Dominicis affinché acquisisse la firma del marito; dopo la firma del tesserino il calciatore disputò tre campionati di diverse categorie nelle tre stagioni successive, esordendo anche in prima squadra, senza alcun problema o contestazione del padre che seguiva costantemente le prestazioni del figlio; b) nel giugno 2005 si presentarono entrambi i genitori del Franchitti, con la madre che si presentava sempre in divisa, che richiesero lo svincolo del calciatore ed alla richiesta di spiegazioni della società non vollero fornire giustificazioni né il nominativo della società dove eventualmente si sarebbe trasferito il figlio; al diniego della società Roma VIII la madre minacciò lo stesso Presidente Zingaro con la frase “Le farò vedere come andrà a finire”. Il Presidente venne poi a sapere che il padre del calciatore aveva esternato ad altri genitori la sicurezza che il figlio avrebbe ottenuto lo svincolo in poche settimane in quanto aveva delle conoscenze presso la Commissione Tesseramenti; c) non riesce a comprendere perché in un caso analogo relativo al calciatore Botticelli classe 88, che pure aveva giocato per pochi mesi dopo il tesseramento, la stessa Commissione Tesseramenti aveva negato lo svincolo. Osserva la Commissione Disciplinare che le contestazioni del Presidente Zingaro alla pronuncia della Commissione Tesseramenti non possono trovare ingresso in questa sede in quanto coperte dal giudicato, non essendo più soggette ad impugnazione. Limitando l’esame delle stesse al mero dato disciplinare, si deve rilevare che, in effetti, la responsabilità della società e del suo presidente appaiono così attenuate sino quasi a scomparire del tutto. Infatti non può negarsi la circostanza veramente abnorme e singolare che il padre del calciatore abbia atteso quasi quattro anni prima di rilevare l’irregolarità del tesseramento, benché in tutto questo periodo il figlio abbia regolarmente disputato ben tre campionati agonistici con la stessa società. Né può tacersi la circostanza che tale impugnativa “ad orologeria” sia intervenuta solo cinque mesi prima del compimento del diciottesimo anno d’età del calciatore. Appare quindi di tutta evidenza che l’istante ha tramutato l’impugnazione contro la regolarità del tesseramento in un comodo espediente per ottenere uno svincolo che la società rifiutava di concedere. Ciò non di meno una irregolarità, seppur nei confronti di un soggetto chiaramente consenziente, fu commessa dalla società che, quantomeno, omise di adottare le opportune cautele nell’acquisire la firma del genitore ed alla stessa, pur con tutte le pregnanti considerazioni giustificative sopra evidenziate, vanno applicate, unitamente con il suo legale rappresentante, le sanzioni di cui al dispositivo Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla società Roma VIII l’ammenda di € 50,00 ed al Presidente Sig. Mimmo Zingaro la inibizione per giorni 7. Si comunichi agli interessati.
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