COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale con lettera del 1° dicembre 2005, prot. 636/17pF/SP/en, letti gli atti relativi ad accertamenti in ordine alla partecipazione di un calciatore sotto falso nome nelle fila dell’A.S.D. TOLFA CALCIO in occasione della gara ETRURIA 2000- TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo ed ad un accordo tra le due società per predeterminare la vittoria dell’ETRURIA 2000; rilevato che dagli elementi raccolti dall’Ufficio Indagini emerge che il calciatore Claudio LA ROSA, sotto il nome di Luigi FIORELLI indicato nella distinta dei giocatori dell’A.S.D. TOLFA CALCIO presentata all’arbitro, partecipò, benché squalificato per quel turno di gioco, alla detta gara ETRURIA 2000 - TOLFA del 9 aprile 2005, venendo sostituito all’inizio del secondo tempo; che la distinta venne sottoscritta dal Sig. Giuliano FRANCHI nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. TOLFA CALCIO; che durante l’intervallo, dopo che era emersa la posizione irregolare del LA ROSA, l’arbitro ebbe modo di ascoltare il FRANCHI che prometteva ai signori Maurizio TURILLI e Aurelio UBALDINI, rispettivamente allenatore e massaggiatore della squadra ETRURIA 2000, la vittoria della partita in cambio dell’assicurazione che l’ETRURIA 2000 non avrebbe fatto reclamo per l’irregolare utilizzzazione del calciatore LA ROSA; rilevato inoltre, che in occasione della sua assunzione a verbale in data 11 giugno 2005 presso l’Ufficio Indagini, il Sig. FRANCHI si è allontanato prima che l’audizione fosse ultimata non consentendo la formulazione di ulteriori domande e rifiutandosi esplicitamente di firmare il relativo verbale, HA OSSERVATO Nella fraudolenta redazione della distinta e nella conseguente indebita partecipazione alla gara del calciatore Claudio LA ROSA appare ravvisabile una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, ha integrato la violazione dell’art. 1, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva. Quanto all’accordo “vittoria in cambio dell’omesso reclamo”, benché sia stato negato dalle parti interessate, deve ritenersi, sulla base delle seguenti considerazioni, che esso sia realmente venuto in essere: a) l’ETRURIA 2000 effettivamente vinse la partita; b) l’ETRURIA 2000 effettivamente non presentò reclamo; c) l’arbitro, nel confermare il proprio supplemento di referto, ha dichiarato di ricordare “chiaramente” che in occasione del secondo goal dell’ETRURIA 2000, rete che determinò la vittoria della squadra, “il calciatore che poi avrebbe segnato prendeva la palla nei pressi del centrocampo e praticamente senza trovare alcuno ostacolo è entrato praticamente in porta con il pallone”; d) dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che il TURILLI, dopo aver negato di aver ricevuto una proposta di accordo, ha poi dichiarato, a seguito dell’elencazione delle possibili sanzioni previste per gli illeciti sportivi, di “averlo già messo in conto”, e tale affermazione, come fondatamente evidenziato dall’organo inquirente, assume un plausibile significato soltanto nell’ottica di un accordo effettivamente intervenuto nelle circostanze di interesse. Ciò posto, va però considerato che l’avvenuta, irregolare partecipazione del LA ROSA aveva già avuto capacità di “alterare” in radice lo svolgimento della gara in questione e dunque l’indebito accordo non può nella fattispecie integrare lo specifico illecito previsto dall’art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in quanto tale circostanza era stata già segnalata all’arbitro; poiché, peraltro, esso ha comunque costituito una violazione dei già richiamati doveri di lealtà, correttezza e probità, si configura comunque l’illecito di cui all’art. 1, comma 1 dello stesso Codice. Quanto, infine, alla condotta tenuta dal sig, Franchi in sede di assunzione a verbale presso l’Ufficio Indagini, in essa appaiono ravvisabili sia la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato il suo carattere oggettivamente scorretto, sia la violazione dell’art. 1, comma 3 dello stesso Codice, dato che l’obbligo di “presentarsi” dinanzi agli Organi di giustizia sportiva – che altrimenti sarebbe sostanzialmente inutile perché potrebbe risultare soddisfatto da una mera “presentazione” la cui durata (anche di pochi momenti) sarebbe rimessa all’esclusivo apprezzamento della persona convocata – non può non implicare, una volta presentatisi, anche l’obbligo di consentire l’esaurirsi delle proprie incombenze da parte dell’Organo interessato. P.Q.M. Vista la proposta del sostituto procuratore dott. Luigi Maria FLAMINI; Visto l’art.28, comma 4, lett. B) del Codice di Giustizia Sportiva, HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D.: 1) il Sig. Giuliano FRANCHI, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. TOLFA CALCIO; per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla sopradescritta condotta concernente la redazione, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale, della distinta dei giocatori in modo fraudolento tale da consentire l’indebito utilizzo del calciatore Claudio LA ROSA, in realtà squalificato, in occasione della gara ETRURIA 2000 – TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo; b) della violazione dell’art1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla sopradescritta condotta concernente l’accordo con rappresentanti dell’ETRURIA 2000 tendente ad assicurare la vittoria agli avversari nella gara ETRURIA 2000 – TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo in cambio della rinuncia a presentare reclamo per l’avvenuta utilizzazione del calciatore LA ROSA; c) della violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sopradescritta condotta tenuta in data 11 giugno 2005 davanti all’Ufficio Indagini. 1) il sig. Claudio LA ROSA, già calciatore dell’A.S.D. TOLFA CALCIO attualmente tesserato per la società A.S. ALLUMIERE , per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sopradescritta condotta concernente la sua partecipazione alla gara ETRURIA 2000- TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo, benché fosse squalificato per quel turno di gioco; 2) il Sig. Maurizio TURILLI, allenatore della squadra A.C. ETRURIA 2000, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sopradescritta condotta concernente l’accordo con rappresentanti dell’ETRURIA 2000 tendente ad assicurare la vittoria alla propria squadra nella gara ETRURIA 2000- TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo in cambio della rinuncia a presentare reclamo per l’avvenuta utilizzazione del calciatore LA ROSA Claudio da parte degli avversari; 3) IL SIG. Aurelio UBALDINI, massaggiatore della squadra A.C. ETRURIA 2000 per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sopradescritta condotta concernente l’accordo con rappresentanti dell’ETRURIA 2000 tendente ad assicurare la vittoria alla propria squadra nella gara ETRURIA 2000- TOLFA del 9 aprile 2005 del Campionato Juniores Provinciale di Viterbo in cambio della rinuncia a presentare reclamo per l’avvenuta utilizzazione del calciatore LA ROSA Claudio da parte degli avversari; 4) La società A.S.D. TOLFA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente, sig. FRANCHI e al suo calciatore; 5) La società A.C. ETRURIA 2000, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato, disciplinarmente rilevante, dei suoi tesserati signori Maurizio TURILLI ed Aurelio UBALDINI. * * * * * Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 16 febbraio 2006, alle ore 16,30, si è avuta la presenza del Rappresentante del Procuratore Federale Avv. Andrea Magnanelli. Per i deferiti è presente il Presidente della Soc. TOLFA, Sig. MARROCCHI GIUSEPPE, e il Segretario della Soc. TOLFA, Sig. PACCHIAROTTI GIUSEPPE. Il Sig. PACCHIAROTTI deposita in udienza memoria difensiva in data 16 febbraio 2006 a firma sua e del Presidente. Altra copia consegna al rappresentante della Procura che non si oppone al tardivo deposito. Il Segretario si riporta integralmente a quanto dedotto, non contesta l’episodio attribuito al calciatore LA ROSA, ribadisce che la squadra, a seguito dell’episodio, è stata immediatamente ritirata dal campionato e che tutti gli odierni deferiti sono stati allontanati dalla Società, che peraltro è stata completamente rinnovata nei suoi attuali Dirigenti. Il Presidente, pertanto, confida che si tenga conto di quanto precede e dei 60 anni di attività della Società, sempre correttamente svolta. Il Procuratore Federale, ricostruita puntualmente tutta la complessa vicenda nei molteplici aspetti e nella sua gravità morale e materiale, ha concluso con le richieste: 1) di inibizione di anni tre a carico di GIULIANO FRANCHI, già dirigente della A.S.D. TOLFA CALCIO; 2) di squalifica per anni uno e mesi sei a carico di MAURIZIO TURILLI, allenatore della A.C. ETRURIA 2000, ed a carico di AURELIO UBALDINI, massaggiatore della A.C. ETRURIA 2000; 3) di squalifica per mesi sei a carico del calciatore CLAUDIO LA ROSA, attualmente tesserato per la U.S. ALLUMIERE; 4) di penalizzazione di sei punti nel Campionato JUNIORES PROV.LE per la A.S.D. TOLFA; 5) di penalizzazione di tre punti nel Campionato JUNIORES PROV.LE per la A.C. ETRURIA 2000. Tutto ciò permesso, questa Commissione, vagliati attentamente tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, ha considerato ampiamente provati i fatti addebitati come dedotti dalla Procura Federale la cui gravità non può essere in alcun modo diminuita o attenuata dai successivi provvedimenti, successivi ai fatti, adottati dalla Società A.S.D. TOLFA CALCIO La Commissione Disciplinare, pertanto DELIBERA di comminare: 1) la inibizione di anni tre a carico di GIULIANO FRANCHI, già dirigente della A.S.D. TOLFA CALCIO; 2) la squalifica per anni uno e mesi sei a carico di MAURIZIO TURILLI, allenatore della A.C. ETRURIA 2000, ed a carico di AURELIO UBALDINI, massaggiatore della A.C. ETRURIA 2000; 3) la squalifica per mesi sei a carico del calciatore CLAUDIO LA ROSA, attualmente tesserato per la U.S. ALLUMIERE; 4) la penalizzazione di sei punti nel Campionato JUNIORES PROV.LE per la A.S.D. TOLFA; 5) la penalizzazione di tre punti nel Campionato JUNIORES PROV.LE per la A.C. ETRURIA 2000.
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