COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROMA VIII E DELL’ALLENATORE SIG. GRILLO RENATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROMA VIII E DELL’ALLENATORE SIG. GRILLO RENATO Il Presidente del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha disposto il deferimento con nota n. 21/56 del 27 dicembre 2005, alla Commissione Disciplinare della Società A.S.D. ROMA VIII e del Sig. GRILLO RENATO per violazione dell’art. 42 comma 2 del Regolamento della L.N.D. epr aver pattuito che il pagamento del premio di tesseramento fosse ripartito in nove rate e, quindi, oltre le quattro consentite. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli incolpati e veniva fissata la riunione del 16 febbraio 2006 per l’esame del deferimento e l’audizione degli interessati. Alla riunione era presente il Sig. GRILLO RENATO, mentre nessuno si presentava per la Società ROMA VIII. Nella sua deposizione innanzi a questa Commissione, l’allenatore GRILLO afferma che era ben cosciente della irregolarità del contratto sottoposto dalla predetta Società alla sua firma, ma che non aveva scelta, dato l’atteggiamento rigido della Società stessa. E’ ovvio che anche il Sig. GRILLO si è reso colpevole, al pari della Società, delle violazioni ascrittegli, anche se la sua colpa appare di minore intensità di quella della Società che ha preparato ed imposto il contratto. Tanto considerato, questa Commissione DELIBERA Di comminare alla Società A.S.D. ROMA VIII l’ammenda di € 200,00 e di infliggere al Sig. GRILLO RENATO la squalifica per giorni 15.
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