COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Serra Emiliano Cesare.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 09 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Serra Emiliano Cesare. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione il giocatore Serra Emiliano Cesare, nato a Cagliari il 9 ottobre 1981, avendo questi sottoscritto due richieste di tesseramento, prima con la società S.S. Calcio Nuragus e, successivamente, con la società U.P. Sadali. La Commissione contestava l’addebito a norma dell’art. 1, del C.G.S. e dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F., invitando il calciatore Serra Emiliano Cesare a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione, tutto entro il termine del 27 febbraio 2006, e fissava la data del 6 marzo 2006 per la decisione. Nei termini, l’interessato non ha fatto pervenire deduzioni e non ha formulato richiesta di audizione. La Commissione, visti i documenti dai quali risulta che il calciatore Serra, già tesserato per la società S.S. Calcio Nuragus, nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la società U.P. Sadali, ha violato il disposto dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F., DELIBERA di infliggere al giocatore Serra Emiliano Cesare la squalifica di mesi uno.
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