F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA LIBERTAS RAINBOW AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS RAINBOW/VIAGRANDE CALCIO DELL’1.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA LIBERTAS RAINBOW AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS RAINBOW/VIAGRANDE CALCIO DELL’1.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005) La società Libertas Rainbow ha proposto ricorso avverso la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 57 del 23 febbraio 2005 con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara Libertas Rainbow/Viagrande Calcio dell’1.2.2005 per posizione irregolare del calciatore Ruggeri Giuseppe, impiegato dalla Libertas Rainbow, sebbene squalificato. Sostiene la ricorrente che il calciatore espulso dal campo nella precedente partita Nicolosi/Libertas Rainbow e quindi automaticamente squalificato per la gara successiva, non era il Ruggeri bensì il calciatore Buscema Giuseppe non utilizzato nella gara dell’1.2.2005. Ritiene questa Commissione che il ricorso non possa essere accolto dato che il referto della gara Nicolosi/Libertas Rainbow, alla voce “giocatori espulsi” riporta inequivocabilmente il n. 1 Ruggeri espulso al 27° del II tempo; il documento risulta sottoscritto, per la Libertas Rainbow dal dirigente accompagnatore Sig. Cerami Alberto che non ebbe a sollevare obiezione di sorta. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla Libertas Rainbow di Mascalucia (Catania) ed ordina l’incameramento della tassa.
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