F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA A.S.D. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TELUSIANO/FRANCAVILLA DEL 22.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DELLA A.S.D. FRANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TELUSIANO/FRANCAVILLA DEL 22.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 17 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche respingeva il reclamo proposto dalla A.S.D. Francavilla in relazione alla gara Telusiano/Francavilla del 22.1.2005 (Campionato di 2ª Categoria). Rilevava che il calciatore Choukri Abdelhak al momento della gara del 22 gennaio era regolarmente tesserato per la N.G.S. Telusiano Calcio in occasione della gara del 22 gennaio e dunque che il reclamo della A.S.D. Francavilla, nel quale veniva sostenuto il contrario, andava respinto. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S.D. Francavilla che riproponeva gli stessi argomenti fatti valere innanzi alla Commissione Disciplinare. Rilevava, in altri termini, che il Choukri era teserato per la stagione 2004/2005 per la società di 1ª Categoria A.S. Lorese e che, trattandosi di calciatore extracomunitario con vincolo annuale, lo svincolo del 3.12.2004 dalla citta società ed il successivo tesseramento per la N.G.S. Telusiano erano del tutto invalidi. Osservava in ogni caso che a norma dell’art. 40 delle N.O.I.F. il tesseramento per la nuova società (la N.G.S. Telusiano) avrebbe dovuto decorrere dalla data di ricezione dell’autorizzazione della F.I.G.C., come invece non era avvenuto dal momento che la Federcalcio non aveva autorizzato alcunché. Rilevata, dunque, l’irregolarità della posizione del Choukri al momento di prendere parte alla gara del 22.1.2005, insisteva perché questa Commissione, annullata la delibera impugnata, infliggesse alla soc. N.G.S. Telusiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. L’appello della A.S.D. Francavilla Football Club, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento. Come osservato correttamente dall’appellante, il calciatore Choukri, cittadino extracomunitario tesserato per la stagione 2004/2005 per la A.S. Lorese, non avrebbe potuto essere svincolato nel corso della stessa stagione in quanto soggetto a vincolo annuale. Per lo stesso motivo non avrebbe potuto tesserarsi nel corso della medesima stagione per alcun’altra società. Ne consegue che lo svincolo dalla A.S. Lorese del 3.12.2004 ed il successivo tesseramento in favore della N.G.S. Telusiano sono atti privi di validità che non fanno venir meno, da un lato, il vincolo che legava il calciatore all’originaria società di appartenenza e, dall’altro, l’irregolarità della posizione dello stesso calciatore allorché prende parte a gara di una diversa società. È ben vero che lo svincolo è stato disposto dal Comitato Regionale Marche e che la dirigenza della N.G.S. Telusiano ha fatto ragionevole affidamento sulle assicurazioni ricevute (sembra) da appartenenti a detto Comitato. È anche vero, tuttavia, che al di là dell’errore commesso dal Comitato e del conseguente errore nel quale è caduta la società, il Choukri era, al momento del prendere parte alla gara del 22.1.2005, in posizione oggettivamente irregolare e fatto come questo non può essere posto nel nulla dalla (addotta) buona fede dei dirigenti della società. Senza dire che detti dirigenti avrebbero dovuto rendersi conto da sé, in ogni caso, della irregolarità della posizione del loro calciatore, dal momento che avrebbero dovuto conoscere le disposizioni federali in fatto di svincolo e tesseramento e non fare affidamento sulle (pur autorevoli) assicurazioni di appartenenti al Comitato Regionale. Si sa, infatti, che l’ignoranza della “legge” non scusa in alcun modo chi a quella certa legge è obbligato ad attenersi. Così stando le cose (e senza che debba essere esaminato il secondo motivo), non vi è dubbio che l’appello proposto dalla A.S.D. Francavilla merita pieno accoglimento e che a norma dell’art. 12 C.G.S. deve essere inflitta alla N.G.S. Telusiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per effetto dell’accoglimento dell’appello la tassa reclamo deve essere restituita (art. 29 comma 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra presentato dall’A.S.D. Francavilla di Francavilla a Mare (Chieti), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla società Telusiano la sanzione sportiva di perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it