F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05 APPELLO DEL G.S. BERTONI PRO PONTECAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERTONI PRO PONTECAGNANO/SEI CASALI DEL 27.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 73 del 6.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 04/04/05
APPELLO DEL G.S. BERTONI PRO PONTECAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERTONI PRO PONTECAGNANO/SEI CASALI DEL 27.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 73 del 6.3.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 3 marzo 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva (parzialmente) il reclamo proposto dalla S.C. Sei Casali in relazione alla gara G.S. Bertoni Pro Pontecagnano/Sei Casali del 27.11.2004 (Campionato di 1ª Categoria) ed infliggeva al G.S. Bertoni P.P. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Rilevava in estrema sintesi che dagli accertamenti esperiti era emersa l’irregolarità della posizione dei calciatori Giuseppe Doddato e Marco Dessi, del G.S. Bertoni P.P., per aver preso parte alla gara del 27 novembre non essendo regolarmente tesserati. Infliggeva alla società, di conseguenza e come già detto, la sanzione della perdita della gara.
Avverso tale decisione il G.S. Bertoni P.P. proponeva appello rilevando di non avere avuto notizia del reclamo della S.C. Sei Casali se non attraverso il Comunicato Ufficiale n.
73 del Comitato. Tanto era stato possibile perché la S.C. Sei Casali aveva inviato la prescritta copia del reclamo per la controparte non all’indirizzo ufficiale di Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis, Salerno, reso pubblico dal Comitato Regionale attraverso il Com. Uff. n. 62 del 21 gennaio 2005, ma in Via XVIII giugno n. 18, Pontecagnano. Concludeva osservando che il sostenziale mancato invio del reclamo alla controparte avrebbe dovuto comportarne declaratoria di inammissibilità da parte della Commissione Disciplinare; quell’inammissibilità che chiedeva di rilevare a questa Commissione.
L’appello del G.S. Bertoni Pro Pontecagnano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.
Nel proporre reclamo alla Commissione Disciplinare la S.C. Sei Casali ha effettivamente inoltrato la copia destinata alla controparte G.S. Bertoni P.P. in Via XVIII giugno n.
18, Pontecagnano e non in Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis, Salerno, che è l’indirizzo, quest’ultimo, che compare nell’“Elenco delle Società Dilettanti” edito dal Comitato Regionale Campania. A parte il rilievo, tuttavia, che detto elenco sembra diramato con il Com. Uff. n. 62 del 21 gennaio 2005 e cioè in epoca successiva alla proposizione del reclamo, rimane un dato di fatto che a parere di questa Commissione è insuperabile; dato di fatto costituito dall’essere la Via XVIII giugno n. 18, Pontecagnano, l’indirizzo della sede sociale del G.S. Bertoni P.P.! Emerge dalla richiesta di iscrizione al campionato per la stagione
2004/2005, infatti, che la società in questione ha indicato, si, come “indirizzo (per la) corrispondenza” Via S. Giovanni Bosco n. 22 bis di Salerno, ma ha indicato quale sede sociale Via XVIII giugno n. 18 di Pontecagnano.
Così stando le cose non è seriamente contestabile che l’invio di un atto all’indirizzo della sede sociale di una società, che è la sede ufficiale e formale della società, per l’appunto, adempie certamente alle finalità cui l’invio stesso è preordinato, ancorché si tratti di indirizzo diverso (come nel caso in esame) da quello per la “corrispondenza”. Ne discende che la S.C. Sei Casali ha ottemperato correttamente all’obbligo di inoltrare copia del reclamo alla controparte indirizzandola alla sede sociale del G.S. Bertoni P.P., invece che al diverso “indirizzo (per la) corrispondenza”. Ne discende da ultimo, e come già rilevato, che l’impossibilità che l’appello proposto venga accolto.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29
C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal G.S. Bertoni Pro Pontecagnano di Salerno ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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