F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DEL G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.M. KOLBE DUE ESSE ARREDAMENTI/PORTO CORALLO VILLAPUTZU DEL 31.1.2005 E LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 DEI SIGG.RI MASSESI FRANCO, MASSESI GIANLUCA E MASCIA LUIGI E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE DEI CALCIATORI MELIS ANDREA E SECCI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DEL G.S. PORTO CORALLO VILLAPUTZU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.M. KOLBE DUE ESSE ARREDAMENTI/PORTO CORALLO VILLAPUTZU DEL 31.1.2005 E LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 DEI SIGG.RI MASSESI FRANCO, MASSESI GIANLUCA E MASCIA LUIGI E DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE DEI CALCIATORI MELIS ANDREA E SECCI DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 3.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 3 marzo 2005, applicava le seguenti sanzioni: alla società Porto Corallo Villaputzu la perdita della gara San Massimiliano Kolbe/Porto Corallo del 30.1.2005, con il punteggio di 0-3 (sanzione inflitta anche alla San Massimiliano Kolbe) ai dirigenti, Massesi Franco, Massesi Gianluca e Mascia Luigi, l’inibizione fino al 31.3.2005 e ai calciatori, Melis Andrea e Secci Daniele (rispettivamente, capitano e vice capitano) la squalifica per quattro gare, per la partecipazione dei suoi tesserati ad una rissa nel corso della predetta gara. Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Giuseppe Corona, Dirigente incaricato della Porto Corallo, richiedendo “una più accurata indagine su quanto descritto e richiesto nel ricorso. Inoltre, di avere, in via subordinata, alla vincita della gara, almeno, l’opportunità di poterne disputare la ripetizione, tralasciandone le varie squalifiche, ormai, già scontate”. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) C.G.S., in quanto attinente esclusivamente questioni di merito. Di conseguenza, deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dal G.S. Porto Corallo Villaputzu di Villaputzu (Cagliari), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.
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