F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05 APPELLO DELLA POL. SALA BOLOGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MOLINELLA/SALA BOLOGNESE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 31 del 9.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 07/04/05
APPELLO DELLA POL. SALA BOLOGNESE AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MOLINELLA/SALA BOLOGNESE DEL 6.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 31 del 9.3.2005)
La Polisportiva Sala Bolognese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n. 31 del 9 marzo 2005, con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo relativo alla gara Molinella/Sala Bolognese, con conferma del risultato di 0-0 conseguito sul campo.
Il reclamo verte sulla presunta irregolarità commessa dalla Commissione Disciplinare che, pur ricevendo il primo ricorso in data 11.2.2005 ad essa indirizzato ai sensi dell’art. 42 comma 3, lo trasmetteva al Giudice Sportivo che a sua volta lo dichiarava inammissibile.
A parere di questa Commissione, l’attuale ricorso non può trovare accoglimento, posto che la decisione della Commissione Disciplinare di considerare inammissibile il reclamo in data 23.2.2005 avverso la declaratoria di inammissibilità del Giudice Sportivo, risulta corretta ed esaurientemente motivata sul mancato rispetto delle norme di cui all’art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S. che prescrive “che deve essere preannunciato (se avverso la regolarità della gara) entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”. L’attuale appellante ha, viceversa, inviato il preannuncio in data 8.2.2005, oltre il termine prescritto dalla precisata norma regolamentare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Sala Bolognese (Bologna) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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