F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05 APPELLO DELLA A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005) APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L’AMMENDA DI X 10.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05
APPELLO DELLA A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005)
APPELLO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005 E L’AMMENDA DI X 10.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA CROTONE/VENEZIA DEL 19.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 233 del 10.2.2005)
Con decisione di cui al Com. Uff. n. 192 del 7 gennaio 2005 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, chiamato a pronunziarsi dalla A.C. Venezia in merito alla gara Crotone/Venezia del 19.12.2004, con riferimento, in particolare, allo scoppio di una bomba-carta alle spalle del portiere del Venezia, Francesco Benussi, ed alla conseguente uscita dal campo del calciatore, omologava il risultato di 2-0 conseguito sul campo (respingendo in tal modo il reclamo della società) ed infliggeva alla F.C. Crotone le sanzioni sportive della penalizzazione di punti tre in classifica e dell’ammenda di X 10.000,00 con diffida. Rilevava, in sintesi, che la (giustificata) uscita dal campo del Benussi aveva dato luogo all’ipotesi specificamente prevista dall’art. 12 comma 1 parte seconda del C.G.S. (alterazione del potenziale atletico della squadra) e pertanto che non avrebbe potuto applicarsi alla F.C. Crotone la richiesta punizione della perdita della gara. Rilevava pure che i fatti non avevano dato luogo all’ipotesi di cui all’art. 12 comma 4 lettera c) per cui non poteva essere disposta la ripetizione della gara. Respingeva di conseguenza, e come già rilevato, il reclamo, ma infliggeva alla F.C. Crotone la penalizzazione di punti tre in classifica (quelli conquistati al termine della gara) e l’ammenda di X 10.000,00 con diffida a norma del citato art. 12 comma 1 parte seconda del C.G.S..
Avverso tale decisione reclamavano alla Commissione Disciplinare sia la A.C. Venezia che il F.C. Crotone.
Rilevava la prima che per effetto della sostituzione del portiere, verificatasi non per scelta tecnica dell’allenatore, ma perché resa necessaria dallo scoppio della bomba-carta, la squadra non aveva potuto avvalersi delle tre normali sostituzioni e che, non avendo potuto sostituire per questa ragione un calciatore che a venti minuti circa dal termine si era infortunato, aveva portato a termine l’incontro con un uomo in meno. Lo scoppio aveva dato luogo, dunque, non a semplice alterazione del potenziale atletico della squadra, ma a vero e proprio non regolare svolgimento della gara cui a norma dell’art. 12 comma 1 parte prima C.G.S. avrebbe dovuto far seguito la sanzione al F.C. Crotone della perdita dell’incontro, o almeno la ripetizione dello stesso.
Osservava il F.C. Crotone, invece, che la bomba-carta era esplosa in un punto dello stadio (l’interno di una canaletta per lo scolo delle acque lontano metri dal terreno di gioco e circa 15 dal Benussi) che non aveva potuto provocare danni fisici al calciatore più che tanto e perciò che questi aveva lasciato il terreno di gioco in modo del tutto ingiustificato. Chiedeva l’annullamento delle sanzioni ed in subordine ravvisarsi nei fatti l’ipotesi lieve di cui all’ultima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S..
Con distinte decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 233 del 10 febbraio 2005 la Commissione Disciplinare respingeva entrambi i reclami.
Spiegava, quanto alla A.C. Venezia, che “fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l’iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso ‘sostanzialmente’ sulla fisionomia tipologica della competizione... sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate”, ma che nel caso in esame “i fatti accaduti... singolarmente e complessivamente considerati non (avevano) alterato ‘decisamente’ la regolarità fisiologica della competizione”. Nel prendere in esame il reclamo del F.C. Crotone chiariva, invece, che la diversa individuazione del punto esatto nel quale era scoppiata la bomba-carta non poteva essere condivisa, risultando “in contrasto con il rapporto dell’arbitro e con il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini (entrambe fonti privilegiate di prova)”; rapporti dai quali emergeva in modo univoco, comunque, che la bomba-carta che aveva provocato l’accasciarsi a terra del portiere della A.C. Venezia, il suo stordimento e la sua sostituzione era stata lanciata dalla curva dove si trovavano i tifosi del F.C. Crotone. Posto, dunque, che le lesioni riportate dal Benussi (poco importa se non gravi e tali da non menomarne più di tanto le condizioni fisiche), lo stordimento che ne era seguito e la sostituzione andavano posti in collegamento causale con lo scoppio della bomba-carta, respingeva, come già scritto, il reclamo ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S..
A dolersi della decisione appena detta erano ancora una volta tutte e due le società che proponevano appello, difatti, a questa Commissione. Ciascuna tornava a prospettare, nella sostanza, gli argomenti fatti valere in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare con la precisazione che con la conferma della decisione del Giudice Sportivo la Commissione aveva dato luogo all’erronea applicazione dell’art. 12 C.G.S..
Gli appelli (riuniti) della A.C. Venezia e F.C. Crotone, che prendono le mosse dalla
(presunta) erronea applicazione di norma del Codice di Giustizia Sportiva e dunque dalla previsione di cui all’art. 33 comma 1 lettera b) C.G.S., sono ammissibili ma non possono essere accolti.
È ben vero, quanto alle ragioni esposte dalla A.C. Venezia, che per effetto della forzata sostituzione del portiere non ha potuto avvalersi delle tre normali sostituzioni, ma soltanto di due. Bisogna osservare, tuttavia, che fatto come questo, che certamente ha influito sullo svolgimento della gara, non ne ha determinato l’irregolarità, almeno nel senso che va dato all’espressione “regolare svolgimento di una gara” nel disposto di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S.. È evidente che una gara deve essere considerata regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche se nel corso della sua durata si verificano situazioni, anche gravi, che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Il pensiero va agli infortuni, alle espulsioni, alle pressioni del tifo ed alle tante altre situazioni che, pur incidendo sull’andamento di una gara, rientrano pur sempre nella fisiologia della stessa nel senso di non far venire meno né alterarne in modo sostanziale la natura. Una partita di calcio è e rimane pur sempre una normale partita di calcio anche se per una qualche ragione (infortuni determinati da un avversario, espulsioni o quant’altro) una squadra la porti a termine con un numero di calciatori inferiore agli 11, posto che del gioco del calcio fanno parte, per l’appunto, infortuni, espulsioni e quant’altro ed infortuni, espulsioni e quant’altro fanno parte della sua stessa fisiologia! Argomentando diversamente si verrebbe a sostenere che ogni pur lieve anomalia rispetto allo schema teorico del gioco del calcio ne compromette la regolarità per avere influito, in quanto tale, sul suo svolgimento e che ogni partita che faccia registrare anche una modesta incongruenza è irregolare! Come non è in alcun modo possibile!
Vi è di più. Va da sé che ogni alterazione del potenziale atletico di una squadra si ripercuote sullo svolgimento della gara. Ne consegue che ogni alterazione dovrebbe dar luogo all’irregolarità di cui alla prima parte dell’art. 12 comma 1 C.G.S. ed alla relativa perdita della gara. Ne consegue ancora che anche in presenza di fatto che abbia dato luogo ad alterazione del potenziale atletico la seconda parte del citato comma 1 non
avrebbe possibilità di trovare applicazione. Tutto ciò non è, ovviamente, possibile, dal momento che le disposizioni di cui alla prima ed alla seconda parte del comma 1 dell’art. 12
C.G.S. devono essere intese sì da avere ciascuna un proprio ambito di efficacia normativa, quello che individua nella previsione concernente l’alterazione del potenziale atletico una ipotesi specifica rispetto alla generalità degli altri casi di irregolare svolgimento di una gara. Diversamente detto, nell’ambito della molteplicità dei fatti e delle situazioni che influiscono sul regolare svolgimento di una gara l’art. 12 C.G.S. ne enuclea uno, l’alterazione del potenziale atletico di una squadra, che disciplina in modo diverso e particolare; quel modo che per il principio di specialità è l’unico che può trovare applicazione in luogo di quello previsto per la generalità degli altri casi.
Bisogna concludere, dunque, che l’appello della A.C. Venezia non può essere accolto vuoi perché la sostituzione del portiere non ha influito in maniera determinante sullo svolgimento della gara vuoi perché l’alterazione del suo potenziale atletico (questo si è verificato con la pur forzata sostituzione del portiere Benussi) è specificamente disciplinata da quella norma (la seconda parte del comma 1 dell’art. 12 C.G.S.) che nel caso in esame non può che essere l’unica a trovare applicazione.
L’appello della F.C. Crotone. Non possono che condividersi in questa sede le considerazioni svolte dalla Commissione Disciplinare a proposito del punto in cui è esplosa la bomba-carta, dal momento che alla luce di quanto risulta dai rapporti dell’arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fonti privilegiate di prova a norma dell’art. 31 C.G.S., non è consentito aderire ad una differente ricostruzione di quanto accaduto.
Con tutto ciò, anche a considerare certe imprecisioni e le incongruenze che ad avviso dell’appellante presenterebbero i rapporti bisogna aver per certo che la bomba-carta è esplosa ad alcuni metri di distanza della porta del Benussi e dallo stesso Benussi e che per la sua violenza lo scoppio ha determinato lo stordimento del calciatore. Pur difendendosi nel modo che si è detto, il F.C. Crotone ha ammesso la prima circostanza (non poteva essere diversamente), ma ha contestato la seconda sostenendo in buona sostanza che l’esplosione non avrebbe potuto provocare alcunché al portiere vista la distanza della bomba-carta, visto il punto esatto nel quale era scoppiata e visto soprattutto che altri soggetti vicini al punto dello scoppio quanto il Benussi, se non di più, non avevano riportato danno fisico di alcun genere. Tesi come questa non può essere condivisa perché è irrilevante che altri abbia subito o meno gli stessi effetti del portiere; soprattutto perché il referto dell’ospedale di Crotone del 19.12.2004 (“sospetto barotrauma”), l’attestazione dell’ospedale di Mestre del giorno successivo (“...lieve iperemia della membrana timpanica sinistra... lieve ipoacusia percettiva pantonale sinistra con perdita di 15-20 decibel su tutte le frequenze”) e certificato di dimissioni dallo stesso ospedale del 23.12.2004 (“trauma acustico orecchio sinistro”) offrono la dimostrazione delle conseguenze traumatiche realmente riportate dal Benussi in conseguenza dello scoppio della bomba-carta. Alla luce di dati documentali come questi, dei quali non vi è ragione alcuna di dubitare, è privo di fondamento, dunque, il sospetto che il calciatore abbia simulato in tutto o in parte gli effetti dello scoppio e posto che a provocargli lo stordimento ed a rendere necessaria la sua sostituzione sono stati sostenitori del F.C. Crotone deve concludersene che va addebitata a questa società l’alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria. Con le conseguenze, già correttamente individuate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, che non possono che essere quelle di cui alla seconda parte dell’art. 12 comma
1 C.G.S., la sanzione (minima) della penalizzazione di punti in classifica in misura (almeno) pari a quelli conquistati al termine della gara. Tre, nel caso in esame.
A quest’ultimo proposito la società ha sollecitato il riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’ultima parte del comma 1 citato e la conseguente individuazione della sanzione in una di quelle di cui all’art. 13 comma 1 lettere b), c), d) ed e) C.G.S.. Anche questo motivo di appello non può essere accolto, dal momento che, se da un lato la non straordinaria
gravità dell’accaduto ha giustificato la penalizzazione in classifica nei soli punti conquistati al termine della gara (laddove avrebbero potuto essere di più), dall’altro il lancio e l’esplosione di una vera e propria bomba, sia pure di carta, ed il fatto che scoppio come questo non è rimasto isolato nel corso della gara giustificano ampiamente il non riconoscimento dell’ipotesi attenuata; ipotesi che, a tenore di quanto previsto dalla norma, dovrebbe per di più rivestire le caratteristiche non della semplice tenuità, ma della “particolare tenuità”. Come non è possibile ravvisare nel caso in esame.
Ne consegue, come già anticipato, il rigetto anche dell’appello proposto dalla F.C. Crotone.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.C. Venezia di Venezia e dal F.C. Crotone di Crotone li respinge ed ordina l’incameramento delle tasse versate.
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