F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05 APPELLO DEL CALCIATORE AMELIA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 289 del 31.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05
APPELLO DEL CALCIATORE AMELIA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 289 del 31.3.2005)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva, in applicazione dell’art. 31 comma a 3) C.G.S. al calciatore Marco Amelia tesserato per la società Livorno, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per il comportamento dallo stesso tenuto durante la gara Livorno/Cagliari del 20.3.2005 (C.U. n. 285 del 29 marzo 2005).
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo proposto dal calciatore Amelia che sosteneva come, nel caso di specie, non ricorra una delle tre condizioni per la prova televisiva, in particolare la connotazione violenta del gesto, confermando la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado.
Ricorreva avanti alla C.A.F. il Marco Amelia sostenendo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 31 comma a 3) C.G.S. nonché la carenza di motivi in un punto decisivo della questione.
Quanto alla prima eccezione contestava la sussistenza delle altre due condizioni previste dalla norma richiamata oltre al fatto che l’episodio fosse sfuggito al controllo degli ufficiali di gara.
Sosteneva infatti come il fatto, avvenuto dopo la fine del primo tempo, non fosse avvenuto a gioco fermo né fosse estraneo alla azione di gioco; né infine potesse connotarsi come condotta violenta; riteneva comunque inadeguata ed iniqua la sanzione e chiedeva in via principale, revocarsi la sanzione inflitta ed in via subordinata ridurla ad una giornata effettiva di gara.
L’appello va parzialmente accolto esclusivamente riguardo alla parziale riduzione della sanzione applicata.
Risulta dagli atti come, ai fini dell’utilizzo della prova televisiva ex art. 31 comma a 3) C.G.S., ricorrano tutte e tre le condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo.
L’episodio è senza dubbio sfuggito al controllo dell’arbitro e dell’assistente, così come risulta inequivocabilmente dalle immagini; la visione del filmato dimostra poi chiaramente come la condotta dell’Amelia sia stata posta in essere dopo la fine del primo tempo, e quindi pacificamente in occasione della gara in oggetto; l’episodio non può che definirsi atto violento in quanto risulta che il calciatore Amelia, ha tentato con un movimento repentino del braccio di colpire alla nuca l’assistente del direttore della gara, gesto che non può che ritenersi intenzionale, aggressivo e potenzialmente dannoso all’integrità fisica dell’assistente (considerato le modalità del movimento e la zona del corpo verso cui era indirizzato).
E poi giurisprudenza consolidata il fatto che debba definirsi violento un gesto intenzionale aggressivo, e potenzialmente dannoso, indipendentemente dall’entità del danno e indipendentemente dal fatto che il destinatario di tale aggressione non sia stato materialmente colpito.
Infatti per condotta violenta va inteso ogni atto intenzionalmente diretto al ledere altra persona (e/o idoneo a tale risultato così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivi di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa.
E nel caso di specie la condotta aggressiva dell’Amelia è confermata anche dal comportamento successivo di offesa e di minaccia.
Quanto all’entità della pena, è ben vero che le modalità che connotano il comportamento del giocatore del Livorno sono da definirsi gravi ma è altrettanto vero che l’Amelia ha immediatamente, nel corso di una trasmissione televisiva domenicale dello stesso
20.3.2005, pubblicamente riconosciuto di aver sbagliato, così come non può tenersi in debita considerazione la mancanza di recidiva da parte dell’Amelia.
Circostanze queste, immediato e pubblico riconoscimento di aver sbagliato e mancanza di recidiva, che più volte dalla C.A.F. sono stati riconosciuti, in episodi analoghi, come elementi soggettivi passibili di attenuazione della sanzione.
Nella specie, ricorrendo entrambi queste circostanze equa e proporzionata risulta essere la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara, così riducendosi l’originaria sanzione di 3 giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello del calciatore Amelia Marco riducendo a n. 2 gare effettive la sanzione della squalifica già ad esso inflitta. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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