F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI AMADEI ROMANO PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005) APPELLO DELL’A.C. VENEZIA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI AMADEI ROMANO PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 11/04/05 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI AMADEI ROMANO PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005) APPELLO DELL’A.C. VENEZIA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI AMADEI ROMANO PRESIDENTE MODENA F.C., TOSI DORIANO TESSERATO MODENA F.C., CALCIATORE MARASCO ANTONIO GIÀ TESSERATO MODENA F.C. E DELLE SOCIETÀ MODENA F.C. E A.C. CHIEVO VERONA, A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO VERONA/MODENA DEL 2.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 250 del 25.2.2005) Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ha deciso per il proscioglimento dei sigg.ri Romano Amadei, Doriano Tosi e Antonio Marasco, rispettivamente presidente, direttore sportivo e calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, della Società Modena F.C., che erano stati deferiti dal Procuratore Federale in data 9 agosto 2004, contestualmente a numerosi altri tesserati e società (compresa quella di appartenenza per responsabilità oggettiva, nonché alla società Chievo per responsabilità presunta), per la violazione dell’art. 6 C.G.S. (illecito sportivo), avendo posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara Chievo-Modena del 2 maggio 2004. Tali deferimenti costituivano, come è noto, il momento conclusivo di una complessa attività investigativa, che aveva preso le mosse dall’acquisizione, da parte dell’Ufficio Indagini, di un’ingente documentazione trasmessa dall’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 401/89, in quanto, nell’ambito di procedimenti penali erano emersi elementi suffraganti l’ipotesi della consumazione di illeciti sportivi maturati nell’ambito di persone dedite alle scommesse sulle gare di calcio. In particolare, con riguardo ai soli fatti di causa, l’incolpazione si fondava sul contenuto di conversazioni telefoniche intercettate su ordine dell’Autorità Giudiziaria ed intercorse tra i calciatori Marasco e Cariello (Modena), Gentili, Pastore e Ferrigno (Catanzaro), Ambrosino (Grosseto), Califano (Chieti), Caccavale (Pescara) e tale Luigi Saracino (detto “Gigino”), titolare di un’agenzia di scommesse in Torre Annunziata. Dal contenuto delle conversazioni telefoniche veniva dedotto che, nei giorni antecedenti la gara, tra le due società, entrambe coinvolte nella lotta per la retrocessione, erano state intavolate trattative, condotte anche ai massimi livelli dirigenziali, per assicurare la vittoria, o quanto meno il pareggio, al Modena, il cui Presidente, tra l’altro, vantava rilevanti ragioni di credito nei confronti della società veneta, derivanti dalle vicissitudini di un consorzio per la vendita dei diritti televisivi. Il risultato finale della gara (vittoria del Chievo per 2 a 0) smentiva, in verità, clamorosamente le aspettative degli scommettitori, che attribuivano tale esito all’intervento sui giocatori del Chievo di una società terza interessata (Reggina), anch’essa coinvolta nella lotta per non retrocedere. Assunte le testimonianze dei calciatori Ungari e Montepietra, tesserati per il Modena ed illustrata la tesi accusatoria, il Procuratore Federale concludeva dinanzi alla Commissione Disciplinare richiedendo, a titolo di sanzione, tre anni di inibizione per l’Amadei e il Tosi, cinque anni di squalifica per il Marasco, la retrocessione per il Modena e tre punti di penalizzazione per il Chievo. A tali richieste si associavano le società Empoli, Perugia e Avellino, partecipanti al dibattimento ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S.. Le difese dei deferiti affermavano l’inconsistenza delle prove addotte a sostegno delle contestazioni, sottolineando, tra l’altro, l’incoerenza e la contraddittorietà del deferimento che non aveva riguardato il presidente Campedelli, controparte necessaria in un ipotetico accordo illecito, e concludevano con la richiesta di proscioglimento degli incolpati. Al termine del dibattimento, la Commissione deliberava la separazione della posizione procedimentale dei deferiti, disponendo la trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale per le determinazioni conseguenziali (Com. Uff. n. 30 del 25 agosto 2004). E questo perché, ad avviso della stessa Commissione Disciplinare, la valutazione di quanto in realtà accaduto, e l’individuazione delle connesse responsabilità, presupponevano necessariamente l’esaurimento degli accertamenti in corso da parte dell’organo inquirente, di cui aveva riferito nel corso del dibattimento lo stesso Procuratore Federale. Soltanto all’esito di tali accertamenti, affermava ancora l’Organo di prime cure, potevano eventualmente assumere rilievo significativo quelle circostanze che avevano costituito oggetto di contrastanti interpretazioni tra le parti e, segnatamente, poteva emergere la reale consistenza probatoria di alcuni episodi verificatisi sul terreno di giuoco, ovvero dell’azione giudiziaria promossa nell’immediatezza della gara. Successivamente l’Ufficio Indagini, con nota del 3 settembre 2004, comunicava che allo stato, salvo l’invio di nuovi atti da parte della magistratura, non erano in corso ulteriori accertamenti di qualsivoglia genere inerenti alla partita di cui si discute, né risultava che la Procura avesse disposto ulteriori indagini circa la posizione della società Reggina. Al termine del nuovo dibattimento, svoltosi il 23 febbraio 2005, l’Organo federale requirente ribadiva le proprie richieste sanzionatorie, salvo rimettersi alle decisioni di giustizia quanto al calciatore Marasco. Si perveniva, pertanto, dato atto che all’interruzione dell’iter processuale disposta con il provvedimento in data 25 agosto 2004 non aveva fatto seguito l’acquisizione di ulteriori elementi probatori per una più esaustiva disamina dei fatti di causa, alla decisione contestata, e quindi al proscioglimento dei deferiti. Con i reclami in trattazione si sono gravati avverso detta pronunzia la Procura Federale e la società A.C. Venezia s.r.l., in posizione di terzo interessato. La società Modena e gli incolpati hanno controdedotto. La società Venezia, preso atto anche degli esiti del procedimento arbitrale promosso dalla società Modena F.C. contro la F.I.G.C. ed in particolare del lodo emesso in data 31 maggio 2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, ha poi formalizzato, in data 7 aprile 2005, atto di rinunzia al reclamo, che risulta accettato dalle altre parti in causa. Prendendo atto del venir meno dell’interesse a coltivare il reclamo, la Commissione di Appello, pertanto, ritiene di poter dichiarare lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con incameramento della relativa tassa. Quanto all’articolato reclamo della Procura Federale, che ha ribadito dinanzi a questa Commissione le proprie richieste, formulando per il Marasco la richiesta di un ulteriore anno di squalifica, esso non può essere accolto. Visti gli atti di causa, giuste e condivisibili si appalesano, infatti, le conclusioni formulate dalla Commissione Disciplinare in ordine alla circostanza che la tesi accusatoria non è suffragata da un quadro indiziario sufficientemente univoco ed è, in ogni caso, carente di riscontri, logici ed obiettivi, tali da esclusdere ogni ipotesi alternativa. In verità gli indizi non mancano e sono piuttosto inquietanti. Ciò che manca è la loro univocità, come pure carenti risultano i necessari riscontri obiettivi e concordanti, che probabilmente si sperava emergessero in base a quegli ulteriori accertamenti istruttori che invece non hanno dato esito. Indubbiamente i colloqui telefonici intercorsi tra il Marasco e l’Ambrosino contengono affermazioni particolarmente gravi, che non risultano, però, sufficientemente circostanziate, nel senso che non è possibile individuare con esattezza i protagonisti dei contatti illeciti in fieri, né lo specifico contenuto e i presupposti esatti di quanto eventualmente concordato. Giustamente rileva la Commissione Disciplinare che non può escludersi che il Marasco abbia riferito all’Ambrosino non tanto circostanze apprese da fonte certa, quanto mere voci, alle quali dare credito non solo per i coerenti interessi di classifica ma soprattutto in ossequio alle aspettative di scommettere lucrosamente. Gli altri colloqui telefonici intercettati, in cui vari interlocutori, tutti appartenenti all’ormai ben noto gruppo di scommettitori, sembrano fare cenno, nei giorni immediatamente antecedenti alla gara, ad un accordo intervenuto tra il Chievo ed il Modena in modo da garantire a quest’ultimo un risultato positivo, non possono parimenti detenere portata probatoria decisiva, trattandosi di notizie percepite de relato in un ambito, come quello degli scommettitori, dove illazioni e voci riferite tendono ad assumere naturalmente l’improprio rango di fonti attendibili di notizie riservate. Anche il credito vantato dal presidente del Modena nei confronti del suo omologo del Chievo, teoricamente interpretabile come potenziale strumento di pressione per indurre il secondo ad accedere ad un accordo illecito, costituisce elemento pure esso inquietante nella sua sintomaticità di un convincimento maturato nel coacervo degli scommettitori, ma privo dei necessari riscontri obiettivi per suffragare la tesi accusatoria dell’accordo illecito. Il comportamento in campo ai danni del Pellissier non può, inoltre, assurgere ad autonoma rilevanza indiziante. In definitiva, non potendosi in alcun modo accedere alla tesi dell’Organo requirente, secondo cui deve escludersi, in modo assoluto, la necessità di riscontri obiettivi esterni a conforto degli indizi avanzati, avendo inoltre la Commissione appurato la mancanza di univocità del contenuto del materiale probatorio assunto (carenza non superabile mediante una valutazione globale e sistematica dello stesso, né mediante generiche considerazioni soggettive inerenti alla personalità del principale incolpato di tutta la vicenda), non sussistono elementi per sovvertire il proscioglimento degli incolpati, disposto in primo grado, né pertanto i presupposti per aggravare di responsabilità diretta, oggettiva ovvero, come nel caso del Chievo, presunta, le società coinvolte. Per i sopraindicati motivi, meritando conferma la decisione impugnata, assunta in mancanza di ulteriori accertamenti dopo l’originario stralcio, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale; dichiara improcedibile, per rinunzia, l’appello proposto dall’A.C. Venezia disponendo l’incameramento della tassa reclamo.
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