COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 dell’ 15/3/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 dell’ 15/3/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GARA REAL MARSICO - LUCANIA 94 POTENZA Sciogliendo la riserva di cui al CU n.54 del 15.02.2006; Preso atto del ricorso ritualmente proposto dalla società LUCANIA 94 POTENZA avverso la regolarità della gara Real Marsico - Lucania 94 del 12.02.2006; Letti ed esaminati gli atti ufficiali nonchè il richiesto supplemento di rapporto giunto in data 23.02.2006 e le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Real Marsico in data 20-2-2006; Ritenuto: - che al 25° del s.t., la società Real Marsico effettuava la sostituzione della calciatrice nr.6, Alberti Monica, con la calciatrice nr. 13 Manzi Carmela, impegnata sino a quel momento nel ruolo di assistente di parte; - che, a gioco fermo, la medesima nr. 13, Manzi Carmela, anche a seguito delle proteste della squadra avversaria, veniva nuovamente sostituita con la nr. 14, Sassano Raffaella riprendendo il ruolo precedentemente ricoperto di assistente di parte; Considerato: - che la sostituzione, se pur concretatasi dal punto di vista numerico, non ha avuto efficacia sul regolare svolgimento della gara in quanto la doppia sostituzione è avvenuta a gioco fermo e quindi la ripresa del gioco - elemento questo che avrebbe inficiato la gara come più volte ribadito da costante giurisprudenza della CAF -, non vi è stata; - che tale importante rilievo è stato peraltro evidenziato dal D.G. nel proprio supplemento di rapporto, il quale, nello stesso, evidenzia che la seconda sostituzione ovvero l'uscita dal terreno di gioco della calciatrice Manzi Carmela, appena entrata, è avvenuta su suggerimento dello stesso D.G. che testualmente scrive "la stessa è tornata a bordo campo come assistente in quanto io le ho comunicato che la società Lucania 94 avrebbe fatto ricorso per tale sostituzione in quanto non effettuabile; - che tale circostanza veniva, altresì, confermata dalla società Real Marsico nelle proprie controdeduzioni. - che il suddetto comportamento, certamente censurabile da parte del D.G., ha, pertanto, influito sullo svolgimento della gara non potendo il D.G. consigliare, impedire o decidere sull'effettuazione o meno di una sostituzione, innescando in tal modo un errore tecnico che comporta la ripetizione della gara; P.Q.M. DELIBERA - di accogliere il ricorso proposto dalla società LUCANIA 94 e per l'effetto disporre la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla Segreteria del CRB per i provvedimenti di competenza; - di restituire la tassa reclamo, se versata.
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