COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEMERARIA – GARA TEMERARIA / SEI CASALI DELL’8.01.06 – PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 16 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TEMERARIA – GARA TEMERARIA / SEI CASALI DELL’8.01.06 – PRIMA CATEGORIA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, audito il direttore di gara, rileva: la vicenda è stata caratterizzata da episodi di notevole gravità, che hanno comportato severe e motivate sanzioni, da parte del Giudice Sportivo. Dalla disamina dei fatti, a seguito di accurati accertamenti, disposti ed eseguiti da questa Commissione Disciplinare, sia attraverso le dichiarazioni suppletive rese dell’arbitro, nonché mediante la documentazione acquisita anche all’atto dell’audizione della società, si evince un ragguardevole ridimensionamento della pur indubbia e ribadita gravità della vicenda. Invero, la stessa certificazione medica esibita dal direttore di gara (a maggior ragione, in considerazione della circostanza che essa è stata rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica e poco dopo il termine della gara), nonché la precisazione resa dall’arbitro all’atto della sua audizione, sul piano di una valutazione serena ed obiettiva appaiono parzialmente confermative di alcuni assunti della reclamante. Sulla base di quanto fin qui esposto, questa Commissione Disciplinare ritiene conforme ad equità e giustizia una commisurazione delle pene, che determini la corrispondenza massima possibile tra l’effettiva, notevole gravità delle infrazioni commesse e le conseguenziali sanzioni. Al riguardo, va confermata la squalifica del campo di gioco per quattro giornate di gara; quanto alla sanzione accessoria dell’ammenda, essa deve essere ridotta ad euro 700,00; parimenti, devono essere ridotte le inibizioni disposte a carico dei dirigenti, come segue: quella del massaggiatore, Rega Rocco, al 30.06.2007; dell’allenatore, Rega Fiorentino, al 7.01.2009; infine, devono essere ridotte le squalifiche a carico dei calciatori, come segue: Abate Antonio e Quadrano Giovanni, entrambi fino al 7.01.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 700,00; di ridurre le inibizioni, come segue: Rega Rocco, al 30.06.2007; Rega Fiorentino, al 7.01.2009; di ridurre le squalifiche, come segue: Abate Antonio e Quadrano Giovanni, al 7.01.2009; di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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