COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 106 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BETTOLA SPES avverso squalifica al 30.4.2006 all.MAZZA MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 22.2.2006 gara SPORTING CLUB S.ILARIO – BETTOLA SPES del 19.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 106 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BETTOLA SPES avverso squalifica al 30.4.2006 all.MAZZA MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 22.2.2006 gara SPORTING CLUB S.ILARIO – BETTOLA SPES del 19.2.2006 Il G.S.BETTOLA SPORT ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando che l’all.MAZZA “è stato trattenuto dal dirigente accompagnatore della società solo ed esclusivamente per evitare ulteriori conseguenze alla espulsione comminata dal direttore di gara”. L’all.MAZZA non è mai venuto a contatto con il direttore di gara e l’assistente, anche perché la distanza da essi non lo avrebbe comunque permesso. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che il G.S.BETTOLA SPES, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato tempestivamente invitato, ha comunicato che, per impegni improvvisi, non potrà presenziare all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che l’all.MAZZA veniva allontanato dal terreno di gioco per proteste ed offese dapprima nei confronti di un assistente, poi rivolgendosi anche all’arbitro, tacciato di imparzialità. Veniva trattenuto da un suo dirigente ma, cercando di liberarsi dalla presa, ed avvicinatosi a circa un metro dall’arbitro, faceva l’atto di colpirlo con la mano aperta, venendo poi convinto ad uscire dallo stesso dirigente che lo tratteneva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica fino al 30.4.2006 dell.all.MAZZA MASSIMO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it