COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lodrino Camp. 1^ Cat. Gir. A Gara del 19/02/2006 tra VOBARNO/LODRINO C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Lodrino Camp. 1^ Cat. Gir. A
Gara del 19/02/2006 tra VOBARNO/LODRINO
C.U. n.33 del CRL datato 23/02/2006
La società LODRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori MANUEL FAUSTI e MANUEL FOCCOLI sino al 19/04/2006 lamentando che la squalifica comminata ai suoi tesserati era totalmente ingiusta.
La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova emerge chiaramente che i calciatori sanzionati, in segno di protesta hanno appoggiato il proprio petto contro quello dell’arbitro per protestare, senza fare minaccioso. La gravità di tale comportamento giustifica una lieve riduzione della squalifica comminata dal GS ai calciatori.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dei calciatori MANUEL FAUSTI e MANUEL FOCCOLI a tutto il 31/03/2006
Si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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