COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società F.C. Molinello Camp. Prom. Gir.B Gara del 05/02/2006 tra MOLINELLO/CINISELLO C.U. n.32 del CRL

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società F.C. Molinello Camp. Prom. Gir.B Gara del 05/02/2006 tra MOLINELLO/CINISELLO C.U. n.32 del CRL La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V e 42, comma VI, CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il riultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII, CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29 comma IX, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la FC MOLINELLO abbia inviato copia del reclamo alla FC CINISELLO e che, comunque l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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