COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SESTESE CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. A – Gara del 25/02/2006 tra AZZATE CALCIO MORNAGO/SESTESE CALCIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SESTESE CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. A - Gara del 25/02/2006 tra AZZATE CALCIO MORNAGO/SESTESE CALCIO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SESTESE CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale , secondo l’assunto della reclamante, la società AZZATE MORNAGO avrebbe fatto partecipare il calciatore Vincenzo OLIVA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società AZZATE MORNAGO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.33 datato 23/02/2006 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società AZZATE MORNAGO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società AZZATE MORNAGO l’ammenda di Euro 100,00 determinata dalla categoria di appartenenza c) di squalificare il calciatore Vincenzo OLIVA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/04/2006 il dirigente accompagnatore sig. Giulio DAVERIO della società AZZATE MORNAGO, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it