COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.S. BUSTO 81 CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara del 18/02/2006 tra BUSTO 81/RESCALDINA C.U. n. 33 del CRL
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società A.S. BUSTO 81 CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara del 18/02/2006 tra BUSTO 81/RESCALDINA
C.U. n. 33 del CRL
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V e 42, comma VI, CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanze delle formalità costituisce ai sensi dell’art.29 comma IX, CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;rilevato che non risulta che la A.S. BUSTO 81 CALCIO abbia inviato copia del reclamo alla società RESCLDINA CALCIO e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo; rilevato, infine, che il reclamo è stato inviato dalla A.S. BUSTO 81 CALCIO a codesta Commissione oltre il termine di cui all’art.34, 2° comma del CGS
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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