COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SOMAGLIA Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 13/02/2006 tra SOMAGLIA/VIRTUS MALEO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. SOMAGLIA Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara del 13/02/2006 tra SOMAGLIA/VIRTUS MALEO
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S. SOMAGLIA relativo alla gara in oggetto, nella quale , secondo l’assunto della reclamante, la società VIRTUS MALEO avrebbe fatto partecipare il calciatore Denis HASALLIU in posizione irregolare, in quanto “giovane calciatore”;
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari;
Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società VIRTUS MALEO non ha inviato le proprie contro deduzioni;
Rilevato che dalle indagini effettuate presso gli uffici competenti è emerso che il calciatore HASALLIU risulta regolarmente tesserato, e non come “giovane calciatore” e di conseguenza il reclamo è infondato, in quanto il calciatore stesso aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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