COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Orat. Colognola Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 19/02/2006 tra Colognola/Celadina C.U. n.27 del Comitato di BERGAMO datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Orat. Colognola Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 19/02/2006 tra Colognola/Celadina C.U. n.27 del Comitato di BERGAMO datato 09/03/2006 La società A.S. ORAT. COLOGNOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato ottenuto sul campo, lamentando che si era verificato durante la gara un errore tecnico dell’arbitro in quanto concedeva una rete alla società CELADINA, senza rispettare la norma del vantaggio. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS, rileva: l’art. 24 3° comma, del CGS stabilisce che non possono formare oggetto di giudizio da parte del GS i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore di gara, ma solamente i fatti che attengono alla regolarità della gara. Considerato che il reclamo presentato dalla società COLOGNOLA ha ad oggetto un fatto di natura tecnica adottato dall’arbitro, il reclamo stesso è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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