COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare f) Reclamo della A.S.D. LIBERTAS SAN BIAGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 del 16/02/2006 in ordine alla squalifica sino al 11 Aprile 2006 dell’allenatore sig. DAMBROGIO ANTONINO, per i fatti occorsi durante l’incontro LIBERTAS SAN BIAGIO – HM ARONA disputato in data 12/02/06 nell’ambito del campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare f) Reclamo della A.S.D. LIBERTAS SAN BIAGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 del 16/02/2006 in ordine alla squalifica sino al 11 Aprile 2006 dell’allenatore sig. DAMBROGIO ANTONINO, per i fatti occorsi durante l’incontro LIBERTAS SAN BIAGIO – HM ARONA disputato in data 12/02/06 nell’ambito del campionato di Promozione - Girone A In seguito alla pubblicazione del Comunicato ufficiale indicato in oggetto, la Società sportiva A.S.D. LIBERTAS SAN BIAGIO propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore DAMBROGIO ANTONINO, in conseguenza dei fatti occorsi durante la gara disputata in data 12 febbraio u.s. contro la rappresentativa dell’HM ARONA. Riferisce l’assistente arbitrale nel proprio rapporto che l’arbitro allontanò dal campo di gioco il suddetto allenatore a causa del comportamento irriguardoso e pesantemente offensivo dallo stesso assunto nei suoi confronti, manifestatosi con virulenza verbale ma senza il ricorso ad alcun atto o gesto violento. Il Presidente della società ricorrente, ritualmente sentito unitamente al sig. DAMBROGIO in data odierna, in ossequio alla esplicita richiesta in tal senso formulata nel proprio reclamo, pur riconoscendo che le espressioni utilizzate dal Sig. DAMBROGIO ANTONINO in seguito al suo allontanamento dal campo furono offensive del decoro dell’assistente arbitrale, contesta con sdegno la circostanza che in tale occasione l’allenatore possa essersi rivolto al predetto con delle minacce, come pure affermato nel rapporto citato. Sul punto permangono invero dei dubbi, quantomeno circa la sussistenza di una reale volontà minacciosa in capo al DAMBROGIO, determinati dall’andamento generale della gara e dal fatto che la frase di natura minacciosa percepita dall’assistente dell’arbitro, pur essendo stata profferita al suo indirizzo pochi minuti prima del termine dell’incontro, non ebbe alcun seguito e non determinò alcun disordine come sarebbe stato verosimile aspettarsi. Tali ultime circostanze, che consentono di ridimensionare in concreto l’accaduto, in quanto dalla documentazione acquisita è possibile inferire che il Sig. DAMBROGIO ANTONINO non manifestò, nel caso in esame, reali e concreti atteggiamenti minacciosi nei confronti del suddetto assistente arbitrale, comportano l’accoglimento del reclamo e la conseguente riduzione della squalifica, da ricondurre quindi esclusivamente alle offese pacificamente profferite dal ricorrente al momento di lasciare il campo. Tutto ciò premesso, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta n° 37 del 16/02/06, delibera di ridurre a tutto il 20 marzo 2006 la squalifica inflitta al Sig. DAMBROGIO ANTONINO. In seguito al parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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