COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare h) Reclamo della Società REAL VIGLIANO 2005 avverso la squalifica per quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore CASU STEFANO, pubblicata sul Comunicato n.33 del Comitato Provinciale di Biella del 2/03/2006, relativa ai fatti occorsi durante l’incontro SERRAVALLESE – REAL VIGLIANO disputato in data 26/02/2006
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 16 Marzo 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
h) Reclamo della Società REAL VIGLIANO 2005 avverso la squalifica per quattro giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore CASU STEFANO, pubblicata sul Comunicato n.33 del Comitato Provinciale di Biella del 2/03/2006, relativa ai fatti occorsi durante l’incontro SERRAVALLESE - REAL VIGLIANO disputato in data 26/02/2006
In seguito alla pubblicazione del Comunicato di cui all’oggetto, la Società REAL VIGLIANO propone reclamo a questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore CASU STEFANO, per avere attinto con uno sputo un avversario a gioco fermo.
Dalla lettura del supplemento del rapporto di gara si evince inequivocabilmente che al 39’ minuto del secondo tempo il giocatore citato, durante una pausa di gioco, attinse sulla maglietta un avversario con uno sputo.
Nel reclamo citato la Società ricorrente non evidenzia alcun elemento utile per confutare quanto si legge nel rapporto arbitrale, limitandosi a riferire che lo sputo era diretto per terra, senza offrire alcun elemento oggettivo di riscontro in merito alla diversa rappresentazione dei fatti.
Il reclamo che si limiti a proporre l’indicazione di una diversa ricostruzione dei fatti tuttavia, come questa Commissione Disciplinare ha più volte ribadito in altre decisioni, è del tutto inidoneo a superare il principio dettato dall’art. 31, lett. a), C.G.S., in forza del quale i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, nei casi come quello in esame in cui la squalifica inflitta risulta congrua al fatto concreto, non può che essere rigettato.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società A.S.D REAL VIGLIANO 2005, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e disponendo l’addebito sul conto della Società stessa della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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