COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.PALAGIANELLO – A.S. SURBO del 26 febbraio 2006 ( Reclamo dell’A.S.Surbo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore TROTOLO GRAZIANO).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.PALAGIANELLO – A.S. SURBO del 26 febbraio 2006 ( Reclamo dell’A.S.Surbo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore TROTOLO GRAZIANO). L’ A. S. Surbo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara, assumendo che alla stessa ha partecipato con l’ A. S. Palagianello il calciatore Trotolo Graziano, che non risulta tesserato con l’ A. S. Palagianello. La Commissione Disciplinare ha accertato che effettivamente il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, per cui, ai sensi dell'art. 12 punto 5 CGS il reclamo è fondato e va accolto. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’ A. S. Surbo e, pertanto, annullare il risultato della gara, infliggendo a carico dell’ A. S. Palagianello la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore dell’ A. S. Surbo. Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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