COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.NERETINA CALCIO – A.C.D. S. PIETRO IN LAMA del 19 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A.C.D.S. Pietro in Lama in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(Com. Uff.n. 35 del 23 febbraio 2006).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S.NERETINA CALCIO – A.C.D. S. PIETRO IN LAMA del 19 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A.C.D.S. Pietro in Lama in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo(Com. Uff.n. 35 del 23 febbraio 2006).
L’A.S.D. San Pietro in Lama ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Greco Marco(squalificato per quattro gare) ,nonché per l’ammenda di euro 200,00 a carico della reclamante. Nel reclamo si chiede la revoca dei suddetti provvedimenti e, in subordine, un ridimensionamento delle sanzioni.
Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e rilevato che il referto arbitrale è prova privilegiata rispetto a quanto sostenuto dalla reclamante
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’ A .C .D San Pietro in Lama addebitando sul conto della reclamante la relativa tassa.
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