COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A. S. ISCHIATARANTO – A.C. TORRE di S. SUSANNA del 26 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. Ischiataranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Bianchi Gabriele(4 gare)e Ricciardi Francesco (6 gare) (cfr. Com. Uff.n. 36 del 2 marzo 2006.)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A. S. ISCHIATARANTO – A.C. TORRE di S. SUSANNA del 26 febbraio 2006 (Reclamo dell’ A. S. Ischiataranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori Bianchi Gabriele(4 gare)e Ricciardi Francesco (6 gare) (cfr. Com. Uff.n. 36 del 2 marzo 2006.) L’ A. S. Ischiataranto ha reclamato avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti occorsi durante la gara in oggetto, giudicando eccessive le sanzioni irrogate e chiede ,pertanto, una congrua riduzione .Questa Commissione, letti gli atti ufficiali della gara, ritiene che, per i fatti occorsi, adeguate appaiono le sanzioni inflitte dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.Ischiataranto addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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