F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. CASTELNUOVO VAL DI CECINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO VAL DI CECINA/VALDICECINA DEL 7.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. CASTELNUOVO VAL DI CECINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELNUOVO VAL DI CECINA/VALDICECINA DEL 7.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005) Con ricorso del 27.1.2005, l’Associazione Sportiva Castelnuovo Val di Cecina impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 28 del 20 gennaio 2005 e relativo alla gara tra l’A.S. Castelnuovo e l’A.C. Valdicecina (Campionato dilettanti di 2ª Categoria del 7.11.2004). Sostiene la ricorrente che nel corso della gara predetta, la squadra avversaria avrebbe violato l’obbligo di impiego per tutta la durata della gara stessa di due calciatori nati dal 1° gennaio in poi del 1983 e di uno nato dal 1° gennaio 1982. La ricostruzione richiesta ed ottenuta dal direttore di gara delle sostituzioni effettuate al minuto 36 del secondo tempo ha permesso di acclarare al di là di ogni e qualsiasi perplessità che mai, nel corso del gioco, si è avuta la violazione lamentata. Infatti è risultato che chiesta una sostituzione ed effettuata, dopo altra sostituzione, pure effettuata dalla squadra avversaria, sempre a gioco fermo, si procedeva ad altra sostituzione, atta a riportare in campo calciatori giovani aventi le caratteristiche richieste. Il fatto, neppure contestato, che il gioco non sia ripreso, neppure per un attimo, prima della seconda sostituzione, esclude che il modo in cui si è provveduto ai cambi abbia influito in qualsiasi maniera sul potenziale tecnico delle due squadre, relativamente al prescritto impiego di giocatori giovani, cosa questa che conferma la validità della gara ed impone il rigetto del ricorso: consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla A.S. Castelnuovo Valdicecina (Pisa) ed ordina incamerarsi la tassa reclamo versata.
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