F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DEL 5.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05
APPELLO DEL F.C. VIRTUS TOLLO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA SCAFA/VIRTUS TOLLO DEL 5.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)
Il F.C. Virtus Tollo ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 39 del 13 gennaio 2005, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo di 1° grado di omologazione del risultato della gara Scafa/F.C. Virtus Tollo del 5.12.2004.
Lamenta preliminarmente la reclamante la violazione dell’art. 33 comma 1 lett. b) C.G.S. e in particolare le norme sul contraddittorio, non avendo la Commissione Disciplinare convocato la Virtus Tollo che ne aveva fatto espressa richiesta.
Ritiene questa Commissione che, a prescindere da ogni considerazione sul merito, che il suddetto motivo del gravame sia fondato, risultando che il F.C. Virtus Tollo aveva effettivamente fatto istanza di essere ascoltata, richiesta che la Commissione Disciplinare non aveva preso in considerazione.
La palese violazione della norma sul contraddittorio, produce l’annullamento della decisione impugnata con conseguente restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per il nuovo giudizio di merito.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello del F.C. Virtus Tollo di Tollo (Chieti), annullando l’impugnata delibera ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo per nuovo esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.
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