F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. ALLENIAMO.COM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLENIAMO.COM/PALAU DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 29 del 3.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DELLA A.S. ALLENIAMO.COM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLENIAMO.COM/PALAU DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 29 del 3.2.2005) L’Associazione Sportiva “Alleniamo.com” ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul C.U. n. 29 del 3 febbraio 2005, con la quale è stato respinto il ricorso relativo alla gara Alleniamo.com/Palau del 16.1.2005. La reclamante reitera la propria richiesta di vedersi assegnata la vittoria nella suindicata gara, per la posizione irregolare del calciatore Putzu Luca che, espulso dal campo nel corso della partita Azzani/Palau del 6.1.2005 ed utilizzato anche nella successiva partita Palau/Montina del 9.1.2005, avrebbe partecipato alla gara del 16.1.2005 senza aver ancora scontato la relativa squalifica. Osserva questa Commissione d’Appello che la pretesa della reclamante, la quale, in sostanza, pretenderebbe un riesame della partita Azzani/Palau e alla mancata espulsione del calciatore Putzu, non è accoglibile. Infatti nel referto arbitrale di tale partita non risulta riportato alcun provvedimento nei confronti del calciatore Putzu Luca e la circostanza è stata confermata dallo stesso arbitro con comunicazione successiva. Conseguentemente il Putzu ha preso parte alla gara in oggetto, avendone pieno titolo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dalla A.S. Alleniamo.com di La Maddalena (Sassari) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it