F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL G.S. PIOPPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOPPI/VALLO BOYS DELL’11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 65 del 4.2.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 07/03/05 APPELLO DEL G.S. PIOPPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOPPI/VALLO BOYS DELL’11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 65 del 4.2.2005) Il Gruppo Sportivo Pioppi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 65 del 4 febbraio 2005, con la quale in accoglimento del ricorso della società Vallo Boys, veniva inflitta al G.S. Pioppi la sanzione spor tiva di perdita della gara Pioppi/Vallo Boys dell’11.12.2004 con il punteggio di 0-3 per aver utilizzato il calciatore Mourabhi Issam in posizione non regolare. Lamenta la reclamante l’omessa notificazione presso il proprio indirizzo indicato all’atto della iscrizione al campionato da parte della Vallo Boys del ricorso alla Commissione Disciplinare, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Rileva questa Commissione che il reclamo è infondato in quanto il ricorso alla Commissione Disciplinare della U.S. Vallo Boys risulta tempestivamente notificato al G.S. Pioppi nella persona del presidente Angelo Lavini che resisteva al reclamo della Vallo Boys inviando alla Commissione Disciplinare le proprie controdeduzioni delle quali l’organo giudicante ha tenuto conto, disattendendole. Deve quindi ritenersi che l’eventuale irregolarità della notifica, sia stata sanata dal comportamento del Lavini presidente del G.S. Pioppi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello presentato dal G.S. Pioppi di Pioppi (Avellino) ed ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it