COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società C.S. VITTUONE Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES REG./PROV.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società C.S. VITTUONE Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES REG./PROV. La Commissione Disciplinare, sentita la deferita, la quale ammette di non poter partecipare ai campionati minori, in quanto non è riuscita a reperire nel proprio Comune calciatori di età idonea a formare una squadra che potesse iscriversi a tali campionati; La Commissione Disciplinare, visto il C.U. n.1 del CRL del 01/07/2005; vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS commina alla società C.S. VITTUONE l’ammenda di Euro 1000,00. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it