COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società A.S.D.OROBICA Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del CRL a carico della Società A.S.D.OROBICA Camp. Calcio A5 per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o in alternativa al Campionato JUNIORES.
La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica nel C.U. n.1 del CRL datato 01/07/2005, preso atto che la società deferita non si è presentata, ma ha giustificato il fatto contestato adducendo la impossibilità di formare una squadra, in quanto non sono riusciti a reperire dei giovani calciatori per poter iscrivere una squadra ai campionati minori. Provata la violazione dell’art.32 comma 1 del Regolamento della LND per quanto sopra dedotto, commina alla società A.S.D OROBICA l’ammenda di Euro 1200,00.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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