COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. CANICATTINESE (SR) – (avverso squalifica fino al 30.06.2007 calciatore Randazzo Claudio – GARA CANICATTINESE/FRIGINTINI del 19.02.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 38 del 22.02.2006) – Proc. n. 196/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.D. CANICATTINESE (SR) – (avverso squalifica fino al 30.06.2007 calciatore Randazzo Claudio – GARA CANICATTINESE/FRIGINTINI del 19.02.2006 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 38 del 22.02.2006) – Proc. n. 196/A Con appello ritualmente proposto la Società Canicattinese chiede l’annullamento del provvedimento sancito in primo grado a carico del calciatore Randazzo Claudio per quanto attiene la punizione relativa all’art. 2 comma 2 del C.G.S. (calciatore capitano della squadra), indicando nei tesserati Calabrese Roberto e Di Maria Sebastiano, rispettivamente indicati in distinta nella gara “de quo” quale dirigente addetto ufficiale di gara e assistente arbitrale, i responsabili dell’aggressione all’arbitro; La Commissione Disciplinare ha esaminato gli atti ufficiali di gara, ha letto i motivi di appello ed ha convocato i suddetti in data 14.03.2006. All’udienza di cui sopra, il presidente della Società Canicattinese, non essendo presente alla gara ha riferito per “de relato” quanto avuto comunicato dal vicepresidente relativamente ai fatti descritti dall’arbitro sul rapporto di gara, confermando quali responsabili dei fatti i Sigg.ri Calabrese Roberto e Di Maria Sebastiano; Interpellato il calciatore Randazzo Claudio, capitano della squadra, lo stesso afferma di avere visto il Sig. Calabrese Roberto colpire con un calcio l’arbitro, mentre nulla dichiara avuto riguardo il Sig. Di Maria Sebastiano per non avere visto lo stesso infierire contro l’arbitro. Tale dichiarazione congiuntamente a quella del Sig. Calabrese Roberto che si dichiara colpevole di tale atto, è allegata agli atti; Il Presidente della Società appellante insiste, ma sempre per “de relato” indicando nei Sigg.ri Calabrese Roberto e Di Maria Sebastiano, i responsabili di avere colpito l’arbitro. Per quanto attiene il dirigente Di Maria Sebastiano, nulla è stato potuto accertare a carico, pertanto non si può procedere nei suoi confronti e, conseguenzialmente, ne risponde in via oggettiva la Società, rimanendo sconosciuto il secondo aggressore dell’arbitro; La Commissione Disciplinare ritiene opportuno scagionare il calciatore Randazzo Claudio dei fatti addebitatogli nella qualità di capitano della squadra e di sanzionarlo per la sola condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro così come dallo stesso riportato sul referto di gara, procedendo a carico soltanto nei confronti del Sig. Calabrese Roberto; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare fino al 31.12.2006 il Sig. Calabrese Roberto; di squalificare per due gare il calciatore Randazzo Claudio; di infliggere 2 punti di penalizzazione alla Società Canicattinese per responsabilità oggettiva; di non addebitare la tassa reclamo alla Società Canicattinese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it