COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare MILAN CLUB RIVERA di Paternò – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Viola Massimo e per 3 gare calciatore Terranova Orazio – GARA MILAN CLUB RIVERA/COMETA CALCIO del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 204/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare MILAN CLUB RIVERA di Paternò – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Viola Massimo e per 3 gare calciatore Terranova Orazio – GARA MILAN CLUB RIVERA/COMETA CALCIO del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 204/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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